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LAVORO & PREVIDENZA

Il silenzio del lavoratore sulla condizione di disabilità non limita la colpa datoriale

Quando il datore di lavoro decide di recedere basandosi solo sul giudizio del medico competente si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari

/ Giada GIANOLA

Martedì, 3 marzo 2026

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La Corte di Cassazione, con due sentenze pubblicate ieri, le nn. 4623 e 4624, tratta il medesimo tema del risarcimento del danno in caso di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento, affermando l’applicabilità delle norme generali del codice civile in materia.

Per ciò che qui interessa, la sentenza n. 4623 riguarda il caso di una lavoratrice in condizione di disabilità licenziata per superamento del periodo di comporto. Il licenziamento, unitamente alla delibera di esclusione dalla cooperativa, era stato dichiarato nullo, in quanto discriminatorio. Per giurisprudenza costante, infatti, integra gli estremi di una discriminazione indiretta l’applicazione nei confronti dei lavoratori disabili dello stesso periodo di comporto previsto per la generalità dei lavoratori.

In sede d’appello, i giudici di merito avevano ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto, secondo i principi generali di diligenza e buona fede, approfondire le condizioni di salute della dipendente mediante verifiche e accertamenti prima di intimare il licenziamento. Nonostante ciò, la Corte aveva quantificato il risarcimento spettante alla lavoratrice nella misura minima di cinque mensilità, ciò in quanto il silenzio da parte sua circa la propria condizione di disabilità era stato considerato idoneo a limitare la colpa datoriale e, quindi, a incidere sul risarcimento del danno spettante.
In merito si precisa che il comma 2 dell’art. 18 della L. 300/70 stabilisce che, con la sentenza con cui viene dichiarata la nullità o l’inefficacia del licenziamento, l’indennità risarcitoria al cui pagamento il datore di lavoro è condannato non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

Con la decisione in commento, la Cassazione non solo ha confermato l’applicabilità in ipotesi di invalidità del licenziamento dell’art. 1218 c.c. – secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno ove provi che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile – ma ha anche precisato che a tal fine l’accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da solo sufficiente a escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo.

Per la Suprema Corte, i giudici di secondo grado si sono, quindi, pronunciati in modo errato in quanto, pur avendo qualificato la condotta datoriale come colposa poiché integrante un inadempimento, hanno tuttavia quantificato l’indennità nella misura minima, ritenendo idoneo a ridurre l’indennizzo il “silenzio della dipendente sulle sue reali condizioni di salute”, seppur sulla stessa non incombesse alcun obbligo in tal senso.

Anche con la pronuncia n. 4624 si è ulteriormente chiarito che l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori contiene una presunzione iuris tantum circa l’entità del danno subìto dal lavoratore, la quale convive con le norme generali in materia di risarcimento del danno conseguente a inadempimento, tra cui gli articoli 1218 e 1228 c.c.
In particolare è stato affermato che quando il datore di lavoro decide di recedere basandosi unicamente sul giudizio del medico competente si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari prevista dall’art. 1228 c.c., ai sensi del quale “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

Nel caso di specie, in sede di appello, la Corte territoriale aveva considerato il parere di inidoneità del lavoratore alle mansioni da parte del medico competente di per sé sufficiente a far venire meno la colpa datoriale nella decisione di recedere dal rapporto, senza però tener conto del citato disposto di cui all’art. 1228 c.c. sulla responsabilità per fatto degli ausiliari.
Considerato che l’inidoneità alle mansioni era stata giudicata unicamente dal medico competente e non da enti o strutture pubbliche, né risultava essere stata oggetto di accertamento secondo procedure normativamente imposte, i giudici di legittimità hanno ritenuto che tale giudizio non fosse tale da escludere automaticamente la colpa datoriale.

Premesso che il legittimo esercizio del potere di recesso è subordinato, in tali ipotesi, all’indisponibilità di mansioni, anche inferiori, adeguate alle condizioni di salute del dipendente nonché alla non praticabilità di accomodamenti ragionevoli, la Cassazione ha precisato che l’intimato licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni avrebbe dovuto fondarsi su ulteriori elementi, indagini e verifiche, esigibili da parte datoriale, come accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, o che comunque era necessaria la conferma del giudizio di inidoneità da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

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