Sindacato giudiziale sulla completezza dei dati nel concordato preventivo
La verifica della regolarità della procedura è a garanzia del consenso dei creditori
La Cassazione, con ordinanza n. 4602 depositata ieri, ha rimarcato come nel concordato preventivo, il tribunale – al pari della Corte d’Appello in sede di reclamo (Cass. n. 16970/2024) – non controlla direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del debitore, ma svolge, tanto in sede di ammissione o omologazione della proposta, quanto in sede di revoca dell’ammissione, un sindacato sulla completezza dei dati aziendali esposti nel piano (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ex art. 161 comma 3 del RD 267/42) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (Cass. n. 5653/2019).
Si tratta di una valutazione che, se non consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone di verificare (anche attraverso un accertamento extracontabili; Cass. n. 7878/2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione del professionista (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878/2025), una corretta informazione ai creditori e l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta (Cass. nn. 5825/2018 e 7959/2017).
Le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal debitore) necessariamente fornire ai creditori del proponente hanno il ruolo centrale di consentire a costoro un consapevole esercizio del voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, il contenuto di tali informazioni (Cass. SS. UU n. 1521/2013; Cass. nn. 7959/2017, 15230/2023 e 34385/2024).
Tali informazioni devono riguardare non solo i fatti risultanti al momento del deposito della domanda di ammissione, ma anche (ed anzi, a maggior ragione), come può desumersi dall’art. 173 comma 3 del RD 267/42, gli atti posti in essere dal debitore o i fatti allo stesso imputabili che si sono verificati nel corso della procedura e che abbiano determinato la consistenza del patrimonio, tanto nelle componenti del passivo da soddisfare, quanto negli elementi dell’attivo funzionali a tale soddisfazione.
Costituiscono fatti idonei a consentire la revoca ex art. 173 del RD 267/42 quelli “accertati” dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare, in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, il consenso informato dei creditori (Cass. nn. 12115/2022 e 19844/2025).
Gli atti di frode possono consistere tanto in atti o fatti la cui esistenza è stata taciuta o mistificata dal proponente, quanto in atti o fatti la cui esistenza sia stata anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale (Cass. n. 19844/2025); la revoca dell’ammissione prevista dall’art. 173 del RD 267/42 è volta, infatti, “a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali ravvedimenti postumi del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass. n. 22663/2021), che quindi copre non solo l’area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche … quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata” (Cass. n. 19844/2025).
Precisano, infine, i giudici come la revoca dell’ammissione al concordato di cui all’art. 173 del RD 267/42 non costituisca una sanzione avente una valenza morale per il comportamento del debitore, rispondendo alla finalità, di stampo pubblicistico, di tutelare la legalità della procedura, indipendentemente dal fatto che si sia realizzato un pregiudizio e indipendentemente dal voto espresso in adunanza dai creditori (Cass. n. 19844/2025).
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