Revoca del concordato solo per alcuni atti di frode
Prevale il criterio funzionale, rilevano i comportamenti idonei a falsare la corretta formazione della volontà dei creditori
Nella legislazione corrente, tuttora ancorata al RD 267/42 e in attesa di dare ingresso all’organica disciplina del nuovo Codice della crisi (DLgs. 14/2019), grande interesse conserva, all’interno degli istituti di regolazione della crisi e in particolare nel concordato preventivo, la valutazione della condotta che il debitore è tenuto ad assumere.
Il tema da indagare è trattato all’art. 173 L. fall., per effetto del quale “Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al ...
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