Escussione delle garanzie di terzi non limitabile dalle misure protettive nella CNC
Il mutamento dell’assetto dei creditori può però pregiudicare la ricerca di una soluzione della crisi
Uno degli aspetti che rendono la composizione negoziata della crisi (CNC) uno strumento estremamente utile per il risanamento in continuità delle imprese è rappresentato dalle misure protettive e cautelari di cui all’art. 18 del DLgs. 14/2019 (CCII). Esse consentono di impostare e negoziare il risanamento in un contesto di stand-still, evitando che le azioni altrimenti attivabili dai creditori pregiudichino la continuità, modifichino la quantità e la qualità del debito o rendano ulteriormente precari gli equilibri aziendali e il loro ripristino.
In tale prospettiva assumono rilievo anche le garanzie di terzi a beneficio dei debiti dell’impresa, giacché la loro escussione può far mutare l’interesse dei creditori a convergere su una soluzione della crisi di risanamento e, effettivamente, muta il quadro dell’assetto debitorio sostituendo ai creditori originali i garanti che si surroghino ad essi.
È una fattispecie che si presenta frequentemente quando, ad esempio, i debiti chirografari verso intermediari finanziari siano garantiti da fideiussione pubblica (di SACE o del Fondo PMI di Mediocredito Centrale), poiché in caso di escussione della garanzia statale, i garanti assumono il ruolo di creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.
I limiti delle misure protettive e cautelari sono stati oggetto di una recente ordinanza del Tribunale di Napoli 4 febbraio 2026. Nel caso in parola, il Tribunale, in sede di conferma delle misure protettive, aveva inibito alle banche l’escussione del patrimonio dei fideiussori, terzi garanti dell’impresa in crisi.
Avverso il provvedimento di conferma delle misure protettive hanno presentato ricorso le banche. I ricorrenti hanno evidenziato che l’inibitoria in parola non è contemplata dalla lettera della legge, essendo oltretutto passibile di creare una disparità di trattamento nei confronti di altri creditori.
Il Tribunale, riformando parzialmente il provvedimento di conferma delle misure protettive, ha accolto la posizione dei ricorrenti rilevando che le misure di “stay” accessibili con la CNC sono derogatorie dei principi generali in quanto, ad esempio, consentono la disapplicazione dei rimedi di cui all’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e della decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). Tale eccezionalità richiede un coordinamento interpretativo con i principi gerarchicamente sovraordinati in modo che non possano essere travalicati i limiti degli obiettivi rispetto ai quali le misure protettive e cautelari sono strumentali nell’ambito della CNC. In tal senso, secondo i giudici campani, dette misure, funzionali a consentire il risanamento delle imprese, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (art. 4 del CCII), non possono essere talmente ampie da compromettere “in modo significativo o definitivo le possibilità di soddisfazione dei creditori”.
Va quindi considerato, prosegue il Tribunale, che l’art. 18 del CCII consente all’imprenditore e non ai suoi garanti la richiesta di misure protettive e che, quindi, in una lettura sistemicamente indirizzata alla ristrutturazione dei debiti e al risanamento, l’estensione delle misure protettive stesse può al più avere ad oggetto specifici beni di proprietà dei garanti e necessari alla continuità dell’impresa, ma non, globalmente, il patrimonio dei garanti stessi.
Il Tribunale rappresenta che tale lettura è coerente con i principi di buona fede e correttezza, giacché altri creditori dei fideiussori potrebbero nel frattempo aggredire il loro patrimonio arrecando così un pregiudizio alle banche dell’impresa in crisi, incise dalla inibitoria.
In sede di commento, va evidenziato che l’interpretazione fornita dal Tribunale rischia di causare un pregiudizio al tentativo di risanamento delle imprese e di modificare l’uniformità delle “regole di ingaggio” fra la stessa e i propri creditori (con l’eccezione dei lavoratori, che sono sempre esclusi dalle misure protettive). Accade spesso, infatti, che le azioni esecutive nei confronti dei garanti siano oggetto di particolare attenzione proprio perché tale patrimonio, giacché già “sacrificato sull’altare della impresa in crisi”, può essere utilmente utilizzato nell’ambito del piano di risanamento, secondo tempi, importi e finalità che consentano il miglior contemperamento possibile degli obiettivi di risanamento e di tutela delle ragioni creditorie.
Non è nemmeno infrequente che tali azioni di escussione, nei “tavoli” delle trattative, siano esse stesse considerate dagli altri creditori foriere di una violazione delle regole di buona fede e correttezza, mentre vi è in genere piena consapevolezza del rischio che terzi, creditori particolari dei fideiussori, possano aggredire il patrimonio di questi, in modo non dissimile da quanto potrebbe accadere anche in assenza della CNC e prima della emersione della crisi della impresa debitrice.
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