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LAVORO & PREVIDENZA

Non basta il lavoro supplementare per trasformare il part time in full time

La trasformazione può avvenire per fatti concludenti se l’orario di lavoro corrispondente al tempo pieno è costante, continuativo e sistematico

/ Giada GIANOLA

Martedì, 17 marzo 2026

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Un rapporto di lavoro inizialmente pattuito a tempo parziale può, per effetto della continuativa osservanza di un orario lavorativo a tempo pieno, trasformarsi in un rapporto full time per fatti concludenti, non essendo preclusiva l’iniziale difforme manifestazione di volontà delle parti.

Si tratta di un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4350/2024 e Cass. n. 3293/2024; si veda “La modifica del rapporto da part time a full time avviene per fatti concludenti” del 20 febbraio 2024) e di recente ribadito dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 701/2026.

Nel caso trattato dal giudice di merito, il lavoratore aveva domandato la trasformazione del rapporto di lavoro, sin dall’assunzione, da tempo parziale a tempo pieno o, in subordine, “su un orario di lavoro per 30/35 ore settimanali” in luogo delle 20 ore settimanali contrattualmente previste, adducendo di aver osservato un orario lavorativo superiore a quello formalmente convenuto.

Nell’esaminare la domanda, il Tribunale ha richiamato l’art. 6 del DLgs. 81/2015 in materia di lavoro supplementare, precisando che rientra nei poteri datoriali domandare ai lavoratori part time lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto all’orario individualmente pattuito, senza che ciò implichi un’automatica trasformazione del rapporto di lavoro in full time.

Il lavoro supplementare è, per definizione, il lavoro svolto oltre l’orario part time concordato ma entro i limiti dell’orario di lavoro a tempo pieno; lo stesso è generalmente disciplinato dal contratto collettivo applicato al rapporto. In ogni caso, in difetto di tale regolamentazione, l’art. 6 comma 2 del DLgs. 81/2015 dispone che il datore di lavoro possa richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate; in tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare nel caso in cui sussistano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

L’indicata norma dispone, poi, che il lavoro supplementare vada retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Catania, il lavoratore aveva svolto ore di lavoro supplementare. Tuttavia, le ore di lavoro supplementare svolte non avevano mai raggiunto l’orario di lavoro a tempo pieno e, comunque, il relativo svolgimento non era stato caratterizzato da continuità.

Il lavoro supplementare, infatti, era stato svolto dal lavoratore nel corso degli anni con notevole variabilità a seconda delle richieste avanzate dal datore di lavoro per far fronte alle esigenze aziendali di natura organizzativa, come contrastare l’assenteismo dei dipendenti.

In base a tali elementi, il giudice ha escluso la sussistenza di una comune volontà di trasformare il rapporto da part time in full time per fatti concludenti.

Nella pronuncia in esame si legge, infatti, che per aversi la trasformazione del rapporto da part time a full time per fatti concludenti occorre che “lo svolgimento di un orario di lavoro corrispondente a quello a tempo pieno sia stato costante, continuativo e sistematico per un periodo di tempo apprezzabile dovendo emergere una volontà, anche implicita, delle parti di modificare stabilmente l’entità dell’impegno lavorativo”.

Nella pronuncia si evidenzia inoltre che il CCNL consentiva, in assenza di specifica determinazione in sede territoriale o aziendale e in presenza di specifiche esigenze organizzative, il ricorso al lavoro supplementare sino a un limite massimo annuale di 180 ore. Il giudice ha quindi rilevato che al superamento di tale limite (nel caso di specie, comunque giustificato), la contrattazione collettiva non prevedeva alcuna conseguenza e, ancor meno, la trasformazione a tempo pieno del contratto inizialmente pattuito in part time.

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