Non è realizzativa la fusione di un FIA di diritto italiano in un OICR non residente
Con la risposta a interpello n. 69, pubblicata ieri, l’Agenzia ha confermato la non imponibilità della fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (FIA) riservati di diritto italiano in comparti di un OICR non residente.
Gli OICR istituiti in Italia sono soggetti passivi IRES quali enti non commerciali, ma esenti dalle imposte sul reddito (art. 73 comma 5-quinquies del TUIR) a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione “sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale” da parte delle competenti Authority.
Si osserva che con la risposta a interpello n. 206/2024, con riferimento a una fusione transfrontaliera per incorporazione dei comparti di una SICAV multicomparto di diritto lussemburghese (rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS) in fondi comuni di diritto italiano (rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS), è stato chiarito che “posto che la fusione comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente «neutrale» anche nei confronti dell’investitore residente”. La medesima impostazione viene adottata anche nel caso di specie per il FIA residente “incorporato” e l’OICR non residente “incorporante”.
In merito alla rilevanza ai fini IVA dell’operazione, si evidenzia che l’operazione di fusione in esame non assume alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, difettando il requisito oggettivo di applicazione del tributo.
Infine, la risposta in commento precisa che la fusione di un fondo con il comparto di un altro fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai quotisti.
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