Notifica dell’avviso di addebito INPS inviato con raccomandata senza CAD
In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona con il rilascio dell’avviso di giacenza
La notifica dell’avviso di addebito da parte dell’INPS, se effettuata mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, non essendo necessaria la spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD).
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4982 del 5 marzo 2026, nell’ambito di una controversia sorta a seguito dell’opposizione proposta da un contribuente avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi non versati nel periodo compreso tra il 2010 e il 2016, diretta a far valere l’avvenuta prescrizione di tali contributi. Secondo il debitore, la notifica dell’atto, effettuata mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’INPS, avrebbe dovuto concludersi con l’invio della CAD, come previsto dall’art. 8 comma 4 della L. 890/82, in considerazione della temporanea assenza del destinatario, e non semplicemente con il rilascio dell’avviso di giacenza e il conseguente deposito del plico presso l’ufficio postale.
Benché il giudice di prime cure avesse respinto l’opposizione, la Corte d’Appello aveva accolto il gravame del contribuente.
Per i giudici di seconde cure, in mancanza di consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l’atto nonché in difetto degli ulteriori adempimenti previsti per le notifiche agli irreperibili, la notifica dell’avviso in questione – conclusasi solo con la compiuta giacenza e senza l’invio della CAD –, doveva ritenersi invalida. Pertanto, il debitore, venuto a conoscenza della pretesa dell’istituto soltanto con la successiva intimazione di pagamento – non essendo quindi intervenuto alcun atto interruttivo –, avrebbe potuto eccepire la prescrizione dei contributi relativi agli anni 2010-2016.
Avverso tale decisione l’INPS presentava ricorso in Cassazione, lamentando l’erronea applicazione, nel caso di specie, dell’art. 8 comma 4 della L. 890/82, anziché dell’art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, in forza del quale la consegna degli invii c.d. a firma – come le raccomandate –, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l’ufficio postale; in tali casi, il destinatario riceve un avviso che gli indica il luogo in cui è possibile ritirare il plico.
Investiti della controversia, i giudici di legittimità accolgono le censure dell’istituto.
In primo luogo, la Corte evidenzia che, nel caso di specie, l’avviso di addebito era stato notificato direttamente dall’INPS mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 30 comma 4 del DL 78/2010.
A tale “procedimento di notifica semplificato”, proseguono i giudici di legittimità, si applicano le stesse disposizioni previste per la notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si considera perfezionata dopo che siano decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale. In tale fattispecie trova infatti applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario (art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale), sicché non è necessario l’invio della comunicazione di avvenuto deposito di cui all’art. 8 comma 4 della L. 890/82.
In altri termini, essendo avvenuta tramite invio diretto dell’atto, senza l’intermediazione di un ufficiale giudiziario, alla notifica in esame non avrebbe potuto applicarsi la disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. 890/82, bensì quella ordinaria del servizio postale, che prevede esclusivamente il rilascio dell’avviso di giacenza e il deposito del plico presso l’ufficio postale.
La Suprema Corte aggiunge che tale regime di notifica non determina alcuna violazione delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 23 e 111 Cost., in quanto realizza un ragionevole bilanciamento di interessi pubblici e privati: al debitore residua comunque la possibilità di chiedere la rimessione in termini ex art. 152 c.p.c., qualora dimostri – anche sulla base di idonei elementi presuntivi – di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.
In ragione di ciò, la Corte, accogliendo le ragioni dell’ente previdenziale, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà valutare il perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito in parola alla luce delle disposizioni contenute nel regolamento sul servizio postale ordinario e non della L. 890/82.
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