Associazioni culturali iscritte al RUNTS come APS nel corso del 2026 con doppia fiscalità
Successione di regimi fiscali differenziati sotto il profilo IRES prima e dopo l’iscrizione nel Registro
Il nuovo anno ha portato importanti novità per gli enti non profit diversi dalle associazioni e società sportive dilettantistiche “pure”. Sotto il profilo fiscale, infatti, per effetto dell’“opinione preliminare” ottenuta in sede comunitaria (comfort letter 7 marzo 2025), il Governo ha modificato l’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, dando attuazione al Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per gli ETS con esercizio solare, quindi, a partire dal 1° gennaio 2026 le disposizioni del TUIR riguardanti gli artt. 143 comma 3, 148 e 149 non risultano più applicabili, dovendosi ora riferire alle disposizioni fiscali contenute nel CTS.
Tuttavia, l’applicazione del Titolo X non ha limitato i suoi effetti sui soli ETS, prevedendo l’art. 89 comma 4 del DLgs. 117/2017 un aggiornamento dell’art. 148 comma 3 del TUIR che ha di fatto escluso dalla sua applicazione le associazioni di promozione sociale (le quali devono ora applicare l’art. 85 del CTS) e le associazioni culturali.
A questo si somma l’ulteriore restrizione subita dalle associazioni culturali con riferimento al regime forfetario di cui alla L. 398/91, limitato ora alle ASD/SSD senza scopo di lucro iscritte al solo RASD (e non anche nel RUNTS).
Pertanto, a partire dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2025 le associazioni culturali devono considerare come rilevanti ai fini delle imposte dirette le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei propri associati, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e dei relativi associati, nonché dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Tali proventi risultano invece ancora “esclusi” dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DPR 633/72, trasversalmente per “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”, a seguito della proroga di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 186/2025 fino al 31 dicembre 2035.
La questione merita ulteriore attenzione nel caso in cui un’associazione culturale abbia aggiornato il proprio statuto in forma di APS e presentato istanza di iscrizione al RUNTS, ma senza che la stessa risulti ancora iscritta nel Registro prima dell’inizio del periodo d’imposta 2026. Infatti, così come previsto dall’art. 7 del DM 106/2020 e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2026, “l’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV, APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali”.
Un’ulteriore conferma deriva dal fatto che, esclusivamente per gli enti dotati della qualifica di ONLUS che provvedano alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 e per i quali questa venga accolta, l’ente stesso acquisirà la qualifica di ETS con effetto retroattivo al primo giorno del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, senza soluzione di continuità.
L’iscrizione ottenuta nella sezione APS del RUNTS nel corso dell’anno 2026 obbligherà quindi le associazioni culturali a dover gestire una doppia fiscalità sotto il profilo reddituale: i proventi per attività istituzionale, svolta a titolo di corrispettivo verso i propri associati ovvero i soggetti summenzionati, saranno da considerare fiscalmente rilevanti ai fini IRES (regime ordinario o forfetario ex art. 145 del TUIR) fino alla data di ottenimento del decreto di iscrizione, potendo solo da allora applicare l’art. 85 del CTS. Per l’attività commerciale svolta, invece, con l’iscrizione nel RUNTS saranno fruibili i regimi forfetari ex artt. 80 e 86.
Alla luce di quanto sopra esposto si auspica un intervento di riforma o interpretativo degli organi preposti atto ad agevolare la gestione della fiscalità per le associazioni culturali e di altra natura in fase di iscrizione nel RUNTS nell’anno 2026.
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