In arrivo la Eu Inc. per le imprese interessate al mercato unico
La nuova forma di società a responsabilità limitata europea si affiancherà alle forme societarie nazionali e applicherà il «28° regime»
Creata in 48 ore in modo semplificato e interamente digitale, senza condizioni minime di capitale e riconosciuta in tutti gli Stati membri. Sono alcune delle peculiarità della Eu Inc., la nuova forma di società a responsabilità limitata oggetto della proposta di regolamento della Commissione europea COM(2026) 321 final, che mira a istituire il c.d. “28° regime”; un regime facoltativo di diritto societario finalizzato a superare la frammentazione dei quadri giuridici dei 27 Stati membri.
L’obiettivo generale del regolamento – che sarà direttamente applicabile agli Stati membri non appena entrato in vigore – è quello di contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese, delle start up, delle scale up e delle PMI (in particolare, quelle innovative) agevolandone la costituzione e il funzionamento nel mercato unico e riducendo gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri attraverso un nuovo quadro di diritto societario dell’Unione europea.
La forma societaria in esame costituirà un modello opzionale e facoltativo rispetto alle forme societarie nazionali (alle quali, dunque, si affiancherà), pensato principalmente per start up e scale up, ma rivolto anche a tutte le imprese interessate ad operare in più Stati dell’Unione europea con un’unica forma societaria. Fondamentale è la definizione del quadro normativo in cui tale modello societario si muoverà.
La Eu Inc. applicherà il 28° regime, godendo delle regole armonizzate fra tutti gli Stati membri (con specifico riguardo agli aspetti legati, ad esempio, alla costituzione, al funzionamento, alla raccolta di capitali e alle procedure di insolvenza) e sarà altresì disciplinata da un proprio statuto che dovrà essere redatto in italiano e in inglese e che potrà essere personalizzato o standardizzato, a seconda della procedura di costituzione scelta. Per quanto non regolato dal regolamento europeo e dallo statuto, poi, interverrà il diritto nazionale applicabile alla forma societaria nazionale di riferimento (art. 4).
Stando alla proposta, una Eu Inc. potrà essere costituita on line tramite l’interfaccia Bris secondo una procedura rapida che consente di utilizzare modelli standard sulla base dei quali redigere l’atto costitutivo e lo statuto. Tale procedura permetterà di completare la registrazione della Eu Inc. entro 48 ore ad un costo massimo di 100 euro (art. 16), utilizzando l’interfaccia centrale Ue.
A tale procedura se ne affianca una “ordinaria”, anch’essa digitale tramite la medesima interfaccia, mediante la redazione di uno statuto personalizzabile che seguirà i termini di costituzione dettati dalla direttiva 2017/1132 (art. 17).
Dalla proposta emerge che gli Stati membri debbano garantire che il controllo preventivo sia di natura amministrativa, giudiziaria o notarile (o una combinazione di tali controlli), per verificare la conformità legale dell’ente e garantire l’affidabilità del dato societario circolante nel perimetro europeo (art. 14).
La società così costituita acquisterà personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle imprese e avrà una propria identità europea riconoscibile, tenuto conto che la denominazione Eu Inc. dovrà sempre seguire il nome della società in tutti gli Stati membri.
Sempre in un’ottica di semplificazione, chi aderirà al modello Eu Inc. potrà fornire le informazioni necessarie una sola volta in sede di costituzione (principio del c.d. “once only”), fatte salve esigenze specifiche o seri indizi di inesattezza, e queste verranno veicolate fra i registri e gli enti istituzionali, restando accessibili tramite il Bris senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della società.
L’organizzazione interna della società sarà determinata dallo statuto e, quanto all’organo amministrativo, questo dovrà essere composto da uno o più amministratori, di cui almeno uno residente in Ue (art. 42); le decisioni potranno essere prese tramite strumenti digitali, comprese assemblee e riunioni degli organi societari.
La proposta in esame stabilisce espressamente che la Eu Inc. non sarà soggetta all’obbligo di costituire un capitale minimo obbligatorio (art. 62) e le azioni – che, salvo diversa previsione statutaria, saranno prive di valore nominale – saranno dematerializzate e registrate in sistemi digitali gestiti dalla società che ne attestino la titolarità e ne consentano il trasferimento integralmente on line, senza supervisione notarile.
Il regolamento disciplina anche la riduzione del capitale, stabilendo che una decisione in tal senso debba essere adottata sulla base del bilancio, di un test di solvibilità e della relazione di un esperto indipendente che attesti di aver esaminato la situazione della società; ciò salvo che la riduzione avvenga al solo scopo di coprire perdite che non possano essere coperte da altre voci del patrimonio netto o accompagnata da contestuale aumento di capitale per un importo pari alla riduzione.
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