Fideiussione a garanzia di rapporti soggetti a IVA con registro proporzionale
La polizza fideiussoria dà origine a un rapporto autonomo e distinto da quello garantito
Con l’ordinanza n. 6745, pubblicata il 20 marzo 2026, la Cassazione ha affrontato la complessa questione del trattamento impositivo da riservare, ai fini dell’imposta di registro, a un decreto ingiuntivo recante la condanna dei soci al pagamento di una somma di denaro nei confronti della società creditrice, in forza di una fideiussione rilasciata dai primi in favore della seconda, a garanzia del soddisfacimento di crediti nascenti da operazioni soggette a IVA.
La decisione della Suprema Corte trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione notificato dall’Amministrazione finanziaria alla contribuente (società in liquidazione e in concordato preventivo) per il recupero dell’imposta di registro:
- nella misura proporzionale del 3%, ai sensi degli artt. 37 del DPR 131/86 e 8 comma 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, sugli importi chiesti e ottenuti dalla creditrice nei confronti dei soci in ragione della garanzia fideiussoria;
- nella misura proporzionale dello 0,50%, ai sensi degli artt. 22 del DPR 131/86 e 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, con riguardo al negozio giuridico di fideiussione enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo e non registrato.
Nel caso di specie, la quantificazione dell’imposta di registro operata dall’Agenzia delle Entrate era stata contestata dalla società (uscita vittoriosa dai giudizi di primo e secondo grado), sul rilievo che la fideiussione posta alla base dell’ingiunzione era stata rilasciata a garanzia dell’integrale soddisfacimento dei creditori concordatari. I crediti garantiti – secondo la tesi difensiva prospettata dalla ricorrente – nascevano da operazioni commerciali assoggettate a IVA, essendo riferibili a debiti della società portati da fatture passive, non pagate, derivanti dall’acquisto di beni o da prestazioni di servizi con IVA esposta. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo doveva essere assoggettato all’imposta di registro in misura fissa (pari a 200 euro) in forza del principio di alternatività IVA-registro ex art. 40 del DPR 131/86.
La Cassazione, adita dall’Amministrazione finanziaria per la riforma della decisione di gravame, si è, invece, espressa a favore dell’applicabilità dell’imposta di registro proporzionale, evidenziando la completa autonomia e distinzione del contratto di garanzia fideiussoria che ha dato origine all’ingiunzione ed enunciato nel provvedimento monitorio rispetto alle obbligazioni garantite.
A supporto della suddetta conclusione, l’ordinanza n. 6745/2026 si richiama al principio, espresso in altre occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto di garanzia stipulato tra i soci e la società, a differenza della fideiussione di cui all’art. 1936 c.c., non sorge tra il garante e il creditore, ma tra il garante e il debitore principale e ha oggetto diverso rispetto a quello del debito principale, mentre il creditore, che non è parte della convenzione, si limita a beneficiare dei relativi effetti (Cass. SS.UU. 10 luglio 2019 n. 18520). In sostanza, “la garanzia prestata dai soci ha ad oggetto l’obbligazione che scaturisce dal contratto stipulato e che è distinta dall’obbligazione originaria del debitore principale; in virtù del contratto di garanzia, i garanti non sono tenuti direttamente al pagamento del debito altrui, ma sono obbligati ad adempiere l’obbligazione scaturente dal contratto e nei termini in esso previsti”.
Le suesposte considerazioni, calate nel contesto della concreta fattispecie esaminata, inducono, quindi, a ritenere che l’obbligazione fideiussoria assunta dai soci, il cui inadempimento ha condotto all’emissione del decreto ingiuntivo a favore della società, sia qualitativamente diversa dalle obbligazioni garantite, nascenti da operazioni soggette a IVA, a nulla rilevando neppure il fatto che il creditore ingiungente (ossia la società in liquidazione e in concordato) sia un soggetto IVA.
Una volta affermata la necessaria scissione tra il rapporto garantito e la garanzia fideiussoria, la Cassazione giunge a risolvere la questione sopra prospettata:
- negando l’applicabilità del principio dell’alternatività IVA-registro ex art. 40 del DPR 131/86 alla fideiussione rilasciata dai soci alla società a garanzia di crediti nascenti da operazioni soggette ad IVA;
- esprimendosi a favore dell’applicazione dell’imposta di registro proporzionale di cui alle coppie di artt. 37 del DPR 131/86 e 8 comma 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, nonché 22 del DPR 131/86 e 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per il caso in cui, rispettivamente, l’inadempimento dell’obbligazione di garanzia abbia portato all’emissione di un decreto ingiuntivo conto il garante e nel provvedimento giudiziale sia stata enunciata la fideiussione non registrata.
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