Esistenza di un gruppo e amministrazione di fatto di singole società non incompatibili
La titolarità della carica di amministratore della capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.
Tali indici sono da intendersi quali indicazioni esemplificative offerte dalla giurisprudenza, a cui è necessario correlare la significatività e continuità richieste dall’art. 2639 c.c. Si tratta di poteri che – pur non dovendo coincidere con tutti quelli propri dell’organo di gestione – dimostrino un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; cosicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
La prova della qualifica di amministratore di fatto può, dunque, essere tratta anche dal conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale. In sostanza la significatività dell’unico atto gestorio può comprovare la natura del potere di fatto continuativo.
La sentenza n. 10984, depositata ieri dalla Cassazione, riprende tali principi e li declina in un caso in cui era contestata la responsabilità penale del dominus di un gruppo di società (quale coamministratore di fatto di tutte le società facenti parte del medesimo gruppo) per plurimi delitti fallimentari, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria da falso in bilancio e da operazioni dolose, in relazione a diverse società collegate (art. 223 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019).
In proposito, viene precisato che la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell’attività di queste, limitandone l’autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite.
Riprendendo la parallela giurisprudenza delle sezioni civili sul tema, i giudici di legittimità ritengono che la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso non siano situazioni incompatibili. Mentre la prima corrisponde a una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l’attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda corrisponde a una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita.
Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una holding (o in quanto socio di una società di fatto che ne svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, al contempo, disattendendo l’autonomia della società controllata e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l’amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relative all’amministrazione delle società controllate.
Viene altresì precisato che, in caso di società non più operativa, i poteri di fatto devono essere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio; pertanto la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale.
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