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Scontrino emesso da chi effettua il servizio anche se chi incassa è un terzo

/ REDAZIONE

Martedì, 24 marzo 2026

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Con la risposta a interpello n. 83 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del soggetto che è tenuto a certificare i corrispettivi nella particolare ipotesi in cui l’attività sia svolta presso il punto vendita di un terzo, che si occupa dell’incasso.

Nel caso specifico, l’istante gestisce un esercizio commerciale nell’ambito del quale un’area è dedicata alla fornitura di servizi di estetica e intende affidare tali servizi a un partner specializzato. Questi opererebbe mediante proprio personale e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, gestendo in autonomia le prenotazioni.

Dal documento di prassi non emerge in modo chiaro la tipologia di contratto che regola i rapporti tra le parti, ma solo che si tratta di un contratto atipico, nell’ambito del quale i corrispettivi per i servizi di estetica verrebbero incassati dal gestore del punto vendita e poi riversati al partner, al netto di una commissione trattenuta per il servizio, e oggetto di fatturazione. In particolare, l’istante ipotizza di poter rilevare i corrispettivi mediante propri registratori telematici e di emettere a proprio nome i documenti commerciali.

Tale soluzione, però, non è condivisa dall’Agenzia. Viene infatti osservato che l’obbligo di certificazione fiscale, e quindi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ricade sul soggetto che pone in essere le attività di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (nel caso specifico il partner), per cui è tale soggetto che deve dotarsi di un registratore telematico, emettendo documenti commerciali che riportino la propria partita IVA, e non l’esercente, che risulta estraneo all’operazione.

Resta fermo che l’operatore partner potrà decidere di documentare i servizi di estetica mediante fattura, eventualmente demandandone l’emissione al gestore terzo, in conformità all’art. 21 del DPR 633/72.

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