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CONTABILITÀ

Disponibile il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS

Lo schema si applica, a partire dai bilanci 2026, agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro

/ Stefano DE ROSA

Martedì, 24 marzo 2026

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Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto 18 febbraio 2026 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cui viene adottato (ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DLgs. 117/2017) il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore (ETS) aventi entrate non superiori a 60.000 euro.

Il modello, previsto appunto dall’art. 13 comma 2-bis del DLgs. 117/2017, è disponibile in allegato al decreto in esame. L’art. 3 del DM 18 febbraio 2026 prevede che le disposizioni dello stesso “si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione”, ovvero dai bilanci dell’esercizio 2026.

Si ricorda che, come regola generale, gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato da:
- Stato patrimoniale (modello A dell’Allegato 1 al DM 5 marzo 2020);
- Rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente previsti dal modello B dell’Allegato 1 al DM 5 marzo 2020);
- Relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in accordo con il modello C dell’Allegato 1 al DM 5 marzo 2020).

Sono previste le seguenti semplificazioni:
- il bilancio degli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (in linea con il modello D dell’Allegato 1 al DM 5 marzo 2020);
- per tutti gli ETS, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata (modello E dell’allegato al DM 18 febbraio 2026).

A tal proposito, si sottolinea come, per effetto dell’art. 4 della L. 104/2024, a decorrere dal 3 agosto 2024, il ricorso al rendiconto per cassa è consentito ai soli “enti del Terzo settore privi di personalità giuridica” con entrate complessive pari o inferiori a 300.000 euro, ferma restando la possibilità di redigere il bilancio nella forma ordinaria qualora gli amministratori lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente.

Venendo alla struttura del nuovo modello, si evidenzia come lo stesso ricalchi l’impostazione adottata nel Rendiconto per cassa con uscite ed entrate a sezioni contrapposte, l’indicazione del dato comparativo riferito al precedente esercizio, la suddivisione degli importi in classi di attività e il calcolo dei risultati sezionali in termini di avanzo/disavanzo. Tuttavia, rispetto al Rendiconto di cassa, sono indicate solo le macro voci, senza il dettaglio delle loro componenti.

Anche il nuovo modello si suddivide, pertanto, in tre parti:
- la prima relativa alle uscite ed entrate di carattere generale dell’esercizio. Sia le uscite che le entrate sono suddivise in cinque grandi categorie connotate da lettere che vanno da A) a E): A) entrate e uscite da attività di interesse generale, B) da attività diverse, C) da attività di raccolta fondi, D) da attività finanziarie e patrimoniali, E) di supporto generale;
- la seconda sezione dedicata alle uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni, con il calcolo specifico dell’avanzo/disavanzo relativo a tali gestioni;
- la terza riguarda una annotazione specifica dei conti di cassa e depositi bancari e postali.
A completamento del modello, è stato previsto il prospetto opzionale degli oneri figurativi.

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