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Venerdì, 3 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Tassate le borse di studio erogate dai Fondi speciali dell’INPS

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 aprile 2026

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Con la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 101, pubblicata ieri, 2 aprile 2026, viene esaminato il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di riconoscimento dei risultati accademici ottenuti in favore dei figli e degli orfani di dipendenti pubblici e pensionati, già dipendenti pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPS, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost.

In linea con i chiarimenti resi dalla nota del Ministero delle Finanze 2 agosto 2000 n. 2000/143860 in relazione alle borse di studio erogate dal “Fondo previdenza e credito”, viene confermato che tali erogazioni costituiscono borse di studio, qualificabili fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in capo al percipiente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR.

Rispetto a tali borse di studio non è contemplata una specifica previsione di esenzione. Inoltre, nei casi in cui sussista un rapporto di lavoro dipendente, non sono stati ravvisati i presupposti per l’esclusione dalla formazione del reddito di cui all’art. 51 comma 2 lett. f) del TUIR, atteso che le erogazioni previste da questa disposizione (funzionali alla fruizione di servizi di educazione, istruzione, ecc.) possono essere riconosciute “dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”, mentre le borse di studio oggetto di esame sono erogate solo agli studenti che rispettano le condizioni previste dal bando tanto con riguardo al rapporto di parentela con l’iscritto, quanto con riferimento al percorso di studi.

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