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Sabato, 18 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Entro il 30 aprile la prima rata dei contributi ENPACL

In aumento il contributo soggettivo minimo, pari a 2.620 euro, e il contributo integrativo minimo, pari a 380 euro

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 18 aprile 2026

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L’ENPACL ha definito la contribuzione dovuta dagli iscritti per l’anno 2026, in particolare il contributo soggettivo e il contributo integrativo, mentre si è ancora in attesa della definizione del contributo di maternità.

Innanzitutto, si ricorda che il contributo soggettivo è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell’anno precedente (per il 2026 occorre fare riferimento all’anno 2025), entro specifici limiti massimi e minimi.
Sul punto, si segnala che il reddito professionale massimo sul quale viene calcolato il contributo soggettivo 2026 è stato definito nella misura pari a 122.016 euro, mentre il reddito minimo è pari a 21.835 euro.

Per i giovani e i pensionati sono poi previste specifiche agevolazioni. In particolare, i giovani under 35, neo iscritti all’ENPACL, versano un contributo soggettivo del 6% (invece del 12%) per l’anno di iscrizione e per i 4 anni successivi. La riduzione è prevista anche in caso di contribuzione soggettiva dovuta nella misura minima.
I pensionati iscritti all’ENPACL possono invece chiedere il dimezzamento dell’aliquota contributiva (6% anziché 12%).

Ciò premesso, per l’anno 2026, il contributo soggettivo minimo è stato fissato nella misura pari a 2.620 euro (in aumento rispetto al 2026 dove era pari a 2.494 euro), ovvero 1.310 euro nella misura ridotta.
Il versamento deve essere effettuato in quattro rate, entro i seguenti termini:
- 30 aprile 2026, la prima rata;
- 30 giugno 2026, la seconda rata;
- 30 settembre 2026, la terza rata;
- 30 novembre 2026, la quarta rata.

Il contributo integrativo è calcolato applicando una maggiorazione del 4% su tutti i compensi professionali rientranti nel volume d’affari ai fini IVA, relativi all’esercizio dell’attività professionale di consulente del lavoro o a essa connessa o riconducibile (in particolare, la maggiorazione si applica obbligatoriamente anche su compensi derivanti da attività fiscale, tributaria e contabile, nonché incarichi di amministratore, revisore o sindaco di società o enti). L’importo va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore (il consulente del lavoro ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore).

Per quanto concerne gli importi del 2026, il contributo integrativo minimo è stato fissato nella misura pari a 380 euro (in aumento rispetto a quello del 2025 il cui importo era 362 euro).

Il contributo integrativo minimo (nonché il contributo di maternità, ancora da definire) dovranno essere corrisposti in unica soluzione entro il 30 settembre 2026, ovverosia in occasione del versamento della terza rata del contributo soggettivo minimo.

Sempre entro il 30 settembre 2026, oltre alla terza rata del contributo soggettivo minimo e dell’intero contributo integrativo minimo e del contributo di maternità, il consulente del lavoro sarà tenuto a:
- presentare all’ENPACL la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno precedente (vale a dire nel 2025);
- versare il saldo del contributo soggettivo e del contributo integrativo eccedenti il minimale.

Per quanto concerne la dichiarazione obbligatoria, questa va presentata da tutti i consulenti del lavoro iscritti, anche per frazione d’anno, all’Albo professionale, nonché da coloro i quali si sono cancellati dal medesimo Albo nel corso dell’anno 2025. L’obbligo di presentazione permane anche in caso di assenza di dichiarazione fiscale.
In sede di dichiarazione, il consulente del lavoro determinerà il contributo soggettivo (applicando l’aliquota del 12% o del 6%) e integrativo (con aliquota del 4%) dovuti in eccedenza rispetto alla contribuzione minima.

Il saldo potrà poi essere versato in unica soluzione entro il 30 settembre 2026, ovvero in un massimo di quattro rate, i cui termini scadono il:
- 30 settembre 2026, la prima rata;
- 31 ottobre 2026 (che slitta al 2 novembre 2026), la seconda rata;
- 30 novembre 2026, la terza rata;
- 16 dicembre 2026, la quarta rata.

Entro il 20 agosto 2026 il consulente del lavoro avrà la possibilità di effettuare anche versamenti volontari in acconto relativi alla contribuzione soggettiva e integrativa dovuta per l’anno 2026. In sede di dichiarazione del volume d’affari e del reddito professionale, gli acconti versati potranno essere ripartiti tra contribuzione soggettiva e integrativa. La procedura per l’inoltro telematico della domanda è reperibile nell’area riservata dei Servizi Enpacl on line, alla voce di menu “Contribuzione - Versamenti in acconto”.

Infine, in merito alla modalità di versamento, si ricorda che i contributi all’ENPACL devono essere versati tramite modello F24 oppure PagoPA.

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