Perfezionamento passivo legato alle formalità autorizzative per l’esenzione dai dazi
L’utilizzo di un ufficio di esportazione o reimportazione diverso da quello autorizzato osta all’esenzione daziaria garantita dal regime
Con la decisione resa nella causa T-589/24, il Tribunale dell’Unione europea ha stabilito che, in caso di perfezionamento passivo, le merci che rientrano nell’Ue devono osservare le prescrizioni autorizzative legate al disciplinare di vincolo al regime e, inoltre, l’utilizzo di un ufficio di esportazione o reimportazione diverso da quello autorizzato osta all’esenzione daziaria garantita dal regime stesso.
Con una decisione ancorata alle prescrizioni formali che non considera, per esigenze di vigilanza, i profili sostanziali delle operazioni, la giurisprudenza Ue si setta su una impostazione rigorosa, che impone agli operatori una riflessione sui criteri di controllo dei regimi autorizzati, invitandoli a un monitoraggio costante, sul piano sia operativo, sia dichiarativo.
La questione, estremamente tecnica, interessa tutte quelle operazioni che vedono materie prime unionali spedite, in temporanea esportazione, in territori extra Ue per essere ivi lavorate e, poi, reimportate senza applicazione dei dazi sul valore delle predette materie, con operazioni di scarico nello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione o negli altri indicati nell’autorizzazione stessa.
Le norme conferenti del Codice doganale Ue, vigente in allora e replicate comunque nell’attuale Codice, devono così essere interpretate nel senso che, in una situazione in cui una persona, alla quale uno Stato membro abbia rilasciato un’autorizzazione al perfezionamento passivo (TPP), vincoli merci dell’Unione, destinate a essere trasformate in un Paese terzo, al regime dell’esportazione presso un ufficio doganale situato in un altro Stato membro, che non ha dato il suo previo consenso a tale autorizzazione e che non è in essa indicato quale ufficio di vincolo, ostano all’esenzione parziale dai dazi all’importazione a titolo del perfezionamento passivo. In altre parole, in una situazione in cui merci dell’Ue destinate a essere trasformate in un Paese terzo sono vincolate al regime dell’esportazione presso un ufficio che non è indicato come ufficio di vincolo nell’autorizzazione al TPP, osta all’esenzione parziale dai dazi alla reimportazione.
Dunque, l’ipotesi di rigore è confermata e, principalmente per esigenze di controllo, anche se i beni sostanzialmente hanno diritto al trattamento daziario di favore, se non compliant con la procedura autorizzativa perdono la chance del dazio ridotto.
Questo approccio è, di principio, estensibile a ogni customs decision, anche se su base case by case, perché appare altresì vero che ogni scalfittura della regola per cui la sostanza, di base, deve sempre prevalere sulla forma, presuppone concreti pregiudizi per l’Erario unionale e comportamenti negligenti, come in questa sede è stato inteso essere.
In particolare, nel caso al vaglio del Tribunale, una società di diritto tedesco era titolare di un’autorizzazione TPP per la produzione, in Svizzera, di olio di arachidi trasformato risultante da operazioni di perfezionamento, che designava due uffici doganali tedeschi come uffici di vincolo, abilitati a ricevere le bolle di esportazione temporanea. In un preciso lasso di tempo, però, la società ha acquistato nei Paesi Bassi merce Ue e tale merce è stata dichiarata, presso un ufficio nei Paesi Bassi, per l’esportazione diretta verso la Svizzera con l’indicazione del codice di regime doganale 1000 (EX definitiva senza regime precedente). A seguito delle operazioni di perfezionamento in Svizzera, la società ha immesso in libera pratica nell’Unione il prodotto compensatore con il codice di regime doganale 4000 (IM senza regime precedente); solo dopo l’autorizzazione per il vincolo al regime di perfezionamento passivo è stata modificata aggiungendo l’ufficio doganale dei Paesi Bassi come ufficio di vincolo delle merci di esportazione temporanea al regime di TPP.
Così, l’Ufficio doganale principale ha proceduto al recupero a posteriori dei dazi doganali in quanto la ricorrente nel procedimento principale non poteva beneficiare del regime di perfezionamento passivo non avendo dichiarato le merci dell’Unione con il codice di regime doganale 2100 presso uno degli uffici doganali tedeschi designati nell’autorizzazione TPP.
Il Tribunale, dunque, investito della questione, ha osservato che il fatto di stabilire previamente gli uffici doganali presso i quali le merci di esportazione temporanea possono essere vincolate al regime del TPP garantisce il corretto funzionamento dello stesso che, peraltro, è inteso essere una “misura eccezionale” che comporta “rischi evidenti per la riscossione dei dazi”, fatto che comporta che i suoi beneficiari sono tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi che ne derivano. Inoltre, nessuna possibilità di rettifica a posteriori di dichiarazioni di esportazione al fine di vincolare retroattivamente le merci al regime di perfezionamento passivo è qui concedibile, perché essa non può sostituire un accordo preliminare tra le parti, previsto dal Codice, né alcuna revisione a posteriori è possibile, perché le dichiarazioni doganali non si fondavano su elementi inesatti, ma solo non applicavano correttamente il regime, scegliendone un altro.
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