Misura legale del tasso di interesse per i rateizzi del debito in CNC
Opportuno informare l’Amministrazione del godimento delle misure premiali
Nella bozza di circolare sui profili fiscali dei nuovi istituti di cui al DLgs. 14/2019, messa in consultazione dall’Agenzia delle Entrate fino al 20 maggio 2026, è approfondito il tema delle misure premiali di cui all’art. 25-bis del medesimo decreto.
L’imprenditore che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del DLgs. 14/2019, accede alla composizione negoziata della crisi può beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, finalizzate ad agevolare il percorso di risanamento.
Si tratta, in sintesi, di vantaggi di natura monetaria che si concretizzano nella riduzione degli interessi e delle sanzioni connesse ai debiti tributari.
Si precisa che, sebbene si tratti di premialità ex lege, è opportuno che il debitore ne faccia espressa richiesta agli Uffici che, in taluni casi, potrebbero non essere informati dell’avvio ovvero della conclusione della composizione negoziata.
Innanzitutto, è prevista la premialità della riduzione temporanea del tasso di interesse sui debiti tributari, da ricondursi alla misura del tasso legale. È condizione necessaria che le trattative si siano concluse mediante l’individuazione di una soluzione idonea di cui all’art. 23 commi 1 e 2 lett. b) del DLgs. 14/2019: solo all’avverarsi di tale presupposto si procederà al ricalcolo degli interessi.
In merito, l’Agenzia delle Entrate precisa che la rideterminazione del tasso di interesse riguarda solo il periodo compreso tra l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e la conclusione delle trattative.
Inoltre, il tasso legale deve applicarsi a tutti i debiti antecedenti, nonché a quelli sorti nel corso della composizione negoziata e portati a conoscenza del debitore (per esempio avvisi di irregolarità, avvisi di liquidazione e liquidazioni periodiche IVA); la riduzione del saggio di interesse riguarda anche le somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente della Riscossione.
Le misure premiali riguardano anche le cosiddette comunicazioni dell’Ufficio ossia qualsiasi atto di liquidazione delle dichiarazioni, portato a conoscenza del debitore e che abbia ad oggetto una violazione che comporti l’applicazione di una sanzione ridotta in caso di pagamento nei termini.
Il beneficio, come chiarito, riguarda solo le sanzioni maturate successivamente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto; di contro, sono escluse quelle già oggetto di una antecedente rateizzazione, rispetto alla quale il debitore sia già decaduto.
Ai sensi dell’art. 25-bis comma 3 del DLgs. 14/2019, se le trattative giungono ad una conclusione a seguito dell’individuazione di una delle soluzioni di cui all’art. 23 comma 2 del DLgs. 14/2019 (tra cui, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato semplificato), il debitore può beneficiare della riduzione della metà degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari sorti prima dell’istanza di nomina dell’esperto.
In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale (ovvero controllata) è chiarito che l’ammissione al passivo avverrà al netto della premialità di cui al citato comma 3 dell’art. 25-bis.
Al debitore è consentito, inoltre, di poter accedere ad un piano di rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate; in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà, il rateizzo può essere esteso fino a 120 rate.
A tal fine, è necessario che il debitore presenti apposita istanza, sottoscritta anche dall’esperto (art. 25-bis comma 4 del DLgs. 14/2019). La richiesta è rivolta all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle somme iscritte a ruolo e quelle per le quali la data di consegna e/o affidamento del carico sia antecedente.
In tal caso, l’istanza di dilazione, ai fini della sua procedibilità, deve essere rivolta all’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
La rateizzazione è sviluppata secondo un piano di ammortamento “all’italiana”, con interessi calcolati applicando un tasso nella misura legale.
Per espresso richiamo all’art. 19 del DPR 602/73, operato dall’art. 25-bis comma 4 del DLgs. 14/2019, le rate hanno scadenza mensile: il termine cade nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza.
Il mancato pagamento anche solo di una rata comporta la decadenza del beneficio; analoga conseguenza in caso di successivo deposito di una domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui al DLgs. 14/2019, ovvero in caso di apertura della procedura di liquidazione (giudiziale o controllata) o di accertamento dello stato di insolvenza.
Con la decadenza del beneficio, gli Uffici possono procedere con l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto di dilazione.
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