ACCEDI
Sabato, 18 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Soppressi alcuni codici «Tipo ditta» da indicare nel flusso UniEmens-PosAgri

Si tratta dei codici «TD2» 19, 39, 40, 43 e 44

/ REDAZIONE

Sabato, 18 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con il messaggio n. 1315 di ieri, 17 aprile 2026, l’INPS comunica che sono stati revisionati i codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2) che, unitamente ai codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 1” (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli, incidendo sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili e pertanto sulla misura dell’obbligo contributivo.

Si ricorda che il sistema previdenziale agricolo prevede, in generale, la contribuzione agricola unificata (CAU), che si sostanzia nell’accertamento e nella riscossione, da parte dell’INPS, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli, comprensiva anche dei premi INAIL.

In deroga a tale regime generale, è previsto esclusivamente il regime applicabile alle imprese cooperative e ai loro consorzi di cui all’art. 3 della L. 240/84, per le quali le aliquote contributive relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono equiparate a quelle previste per le imprese industriali e la relativa contribuzione è versata direttamente all’INAIL. In virtù di tale deroga, le imprese cooperative e i loro consorzi devono tenere una apposita posizione assicurativa territoriale (PAT) presso l’INAIL.

Ciò premesso, l’INPS precisa come l’attività di revisione in argomento abbia evidenziato che i codici “TD2” 19, 39, 40, 43 e 44, caratterizzati dall’inquadramento dell’azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL, oltre a non essere più attuali, in taluni casi, sono stati impropriamente utilizzati, concretizzando il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tenuto conto che nessuna delle fattispecie codificate nei valori 19, 39, 40, 43 e 44 è riconducibile al suddetto regime derogatorio, l’INPS sopprime i predetti codici, in quanto non più conformi al regime generale della CAU.
Operativamente, con riferimento ai flussi UniEmens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026, a decorrere dall’inizio del secondo periodo di trasmissione dei medesimi flussi (1° maggio 2026), non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l’utilizzo dei codici soppressi nel campo “TD2”.

Per i flussi UniEmens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell’esercizio del secondo trimestre 2026, recanti nel campo “TD2” i codici soppressi, l’Istituto procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

TORNA SU