Per i micro enti del Terzo settore rendiconto sia ordinario che aggregato
Con la circolare n. 6 pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il prospetto ordinario è utilizzabile anche per il 2025
Gli enti del Terzo settore anche dotati di personalità giuridica, ma con entrate complessive non superiori ai 60.000 euro, potranno utilizzare per il 2026 sia il rendiconto di cassa ordinario, sia il rendiconto per cassa aggregato. Il primo prospetto potrà essere utilizzato dai micro enti personificati anche per il bilancio 2025 in chiusura in questi giorni.
È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 pubblicata ieri, in merito all’utilizzo del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata adottato con il DM del 18 febbraio 2026.
Si ricorda che quest’ultimo DM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026, dà attuazione alle previsioni del comma 2-bis dell’art. 13 del Codice del terzo settore, così come modificato dalla L. 104/2024. In pratica, il decreto introduce, per tutti gli enti del Terzo settore con entrate complessive pari o inferiori a 60.000 euro, la possibilità di adottare un rendiconto per cassa semplificato (modello “E”) che, rispetto al rendiconto ordinario (modello “D” adottato con il DM del 5 marzo 2020), consente all’ente di indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
A riguardo, un dubbio derivava dal citato comma 2-bis dell’art. 13, il quale dispone che i micro enti possano redigere il rendiconto per cassa in forma aggregata (secondo modelli che dovevano essere definiti dall’emanato decreto ministeriale, come disposto dal comma 3 dello stesso articolo), mentre nulla si prevede in merito all’adottabilità per detti enti del rendiconto di cassa ordinario. Ciò in quanto il comma 2, riferendosi solo agli enti privi di personalità giuridica, sembrava precludere il rendiconto per cassa ordinario a tutti gli enti dotati di personalità giuridica. Seguendo una interpretazione strettamente letterale della norma, quindi, si poteva ritenere che i micro enti personificati non potessero utilizzare il rendiconto ordinario, non espressamente richiamato dalla norma per gli enti minori.
Sul tema, quindi, assolutamente opportuno appare il chiarimento ministeriale. Il modello “E” (semplificato), si legge nella circolare n. 6/2026, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, interviene esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. Sotto il profilo contenutistico, quindi, il nuovo modello per cassa in forma aggregata costituisce una mera sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario”, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione (basato sulle sole movimentazioni monetarie).
In altri termini, il ricorso al modello adottato con il DM del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego.
Ne consegue che l’ETS, versando nella condizione dimensionale di entrate complessive pari o inferiori a 60.000 euro, potrà optare: per il rendiconto per cassa aggregato (art. 13 comma 2-bis); per il rendiconto per cassa ordinario (art. 13 comma 2); per il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (art. 13 comma 1). Se il ricorso all’opzione di cui all’art. 13 comma 2-bis è rimessa alla scelta dell’ETS, chiarisce ancora il Ministero del Lavoro, una volta operata detta opzione, l’utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l’ETS che non può pertanto discostarsi da essa.
Un ulteriore chiarimento di estrema rilevanza concerne l’aspetto temporale. Se il modello “E” risulta infatti utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (cioè il 21 marzo), e quindi risulta applicabile unicamente ai rendiconti relativi all’anno solare 2026 (o per esercizi a cavallo d’anno in corso al 21 marzo, come ad esempio per gli enti che hanno optato per un bilancio 1° luglio 2025/30 giugno 2026), così non è per i rendiconti ordinari.
Per gli enti personificati con entrate annue non superiori a 60.000 euro, deve ritenersi ammissibile avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale, sancita nel modello “D” anche per i bilanci chiusi anteriormente al 21 marzo e dunque anche per i rendiconti relativi al 2025 in chiusura in questi giorni.
I micro enti, quindi, anche se personificati, unicamente in relazione all’esercizio 2025 potranno utilizzare sia il rendiconto per cassa ordinario che il bilancio di esercizio, mentre non potranno utilizzare il rendiconto per cassa aggregato.
Questi temi saranno approfonditi nel corso della diretta web “Le novità nel terzo settore: dal RUNTS ai nuovi bilanci aggregati”, in programma il 14 maggio.
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