Credito dell’advisor del debitore nel concordato minore privilegiato, ma non prededotto
Niente cram down erariale e previdenziale se il debitore ha soddisfatto tutti i propri creditori non pubblici trascurando, scientemente, l’Erario
La sentenza con cui il Tribunale di Mantova, il 2 aprile 2026, ha omologato un concordato minore liquidatorio presentato da una società in nome collettivo e dai suoi soci illimitatamente responsabili, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 66 e 74 comma 2 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII, come da ultimo modificato dal DLgs. 136/2024) affronta, ad avviso di chi scrive, due questioni di non poco conto nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, segnatamente, nell’ambito delle procedure di concordato minore disciplinate dal CCII.
In primo luogo, la pronuncia in esame si è soffermata sulla natura da attribuirsi al credito professionale vantato dall’avvocato, che avrebbe assistito i ricorrenti nella procedura di concordato minore liquidatorio in vista della presentazione della domanda ex art. 74 comma 2 del CCII.
Si è ritenuto come tale credito, anche all’esito delle modifiche apportate al CCII dal DLgs. 136/2024, dovesse essere, comunque, considerato come privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., ma non prededotto.
Ciò alla luce delle seguenti considerazioni di principio:
- in primo luogo, in materia di prededuzione vige il principio della tipicità;
- in secondo luogo, la disposizione di cui all’art. 6 comma 1 del CCII (che, entro certi limiti e a certe condizioni, riconosce la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologazione degli Accordi di ristrutturazione e della domanda di concordato preventivo), allorché eccezionale, non è suscettibile di diversa applicazione rispetto a quella expressis verbis prevista dalla norma;
- il fatto che si contempli un trattamento differenziato tra il professionista che assiste il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo e quello che lo assiste per la presentazione della domanda di concordato minore trova una sua logica giustificazione nella circostanza per cui, nell’ambito della procedura concorsuale minore di cui agli artt. 74 ss. del CCII, sia, in verità, prevista la necessaria figura dell’OCC (assente nella procedura concordataria maggiore), al cui credito maturato per spese e compensi già sarebbe riconosciuta una prededuzione ex art. 6 comma 1 lett. a) del CCII;
- la prededuzione del credito maturato dall’advisor del sovraindebitato è contemplata solo nell’ipotesi di cui all’art. 6 comma 1 lett. d) del CCII, allorché il credito sia legalmente sorto successivamente alla domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza ovvero la prestazione professionale sia stata richiesta dal debitore per il buon esito dello strumento;
- nella specifica disciplina dedicata al concordato minore nulla si prevede in punto riconoscimento della prededuzione in capo ai crediti maturati dall’advisor del debitore, né si ritiene possano venire in soccorso, dato il rinvio operato dall’art. 74 comma 4 del CCII, le norme sul concordato preventivo, considerata la differente regolamentazione dell’art. 6 del CCII, come testé descritta.
La sentenza, inoltre, richiamando e condividendo quanto affermato in taluni precedenti di merito (cfr. App. Genova 23 luglio 2025 e App. Venezia 10 ottobre 2024), ritiene che il fatto che, nel concordato minore, non sia espressamente prevista una puntuale valutazione sulla meritevolezza del debitore, non esclude, non di meno, la necessità “di verificare che il debitore non abbia aggravato la crisi scientemente o con condotte gravemente colpose, operando senza buona fede e trasparenza”.
In tal modo, la pronuncia ritiene che l’istituto del cram down erariale e previdenziale di cui all’art. 80 comma 3 del CCII non possa trovare applicazione, allorché emerga che, nel corso del tempo, il debitore abbia soddisfatto tutti i propri creditori non pubblici, trascurando, scientemente, l’Erario, e che, di conseguenza, il concordato minore appaia finalizzato alla mera eliminazione del debito erariale.
Nel caso di specie, il ricorrente, per il tramite del gestore della crisi, ha puntualmente dimostrato, da un lato, la non particolare significatività, preponderanza e complessiva incidenza del debito erariale e previdenziale rispetto al debito maturato nei confronti degli altri creditori non istituzionali, e, dall’altro, di essersi adoperato attivamente, nel tempo, per sanare tale esposizione, aderendo, dapprima, alla definizione agevolata e, successivamente, alla procedura concordataria, considerata l’assenza di liquidità – a fronte dei numerosi pignoramenti intervenuti sugli stipendi dei soci – necessaria per la prosecutio dei pagamenti delle rate della definizione agevolata.
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