Il soggetto che continua a operare non perde il diritto al rimborso delle accise
Ciò che conta è l’indicazione del credito nelle dichiarazioni periodiche
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 8926/2026, ha ribadito il seguente principio di diritto in materia di accise sui prodotti energetici (gas naturale): “è irrilevante la cessazione dell’attività di distribuzione di gas ai consumatori in un ambito provinciale; ciò che conta è l’indicazione del credito nelle dichiarazioni periodiche, sicché fin quando il credito viene dichiarato ed il soggetto continua ad operare, sia pure in ambiti provinciali diversi, non può decorrere il termine di decadenza” previsto all’art. 14 comma 3 del DLgs. 504/95 (TUA).
Il caso sottoposto ai giudici di legittimità riguardava un’istanza con la quale una società di distribuzione di gas richiedeva, all’Amministrazione doganale, il trasferimento contabile del credito per accise sorto in una Provincia presso la quale aveva cessato la propria attività di fornitura.
L’Agenzia delle Dogane, tuttavia, rigettava tale istanza, ritenendo che, nella fattispecie, doveva dirsi maturato il termine di decadenza previsto all’art. 14 comma 3 del TUA, a mente del quale “per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione (…)”.
La ratio di tale rigetto risiederebbe (secondo quanto emerge dalla lettura della pronuncia) nella circostanza che l’operatore che svolge attività in più Province assumerebbe, in ciascuna di esse, la veste di distinto e autonomo soggetto obbligato. La cessazione dell’attività in una Provincia, pertanto, renderebbe possibile solo la richiesta di rimborso del credito – o il suo trasferimento contabile – entro il termine di decadenza previsto dall’art. 14 del TUA.
La Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha giustamente respinto siffatta ricostruzione, rilevando che, per consolidato orientamento, sui prodotti energetici: il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza laddove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni annuali; è preclusa, fino alla chiusura del rapporto, da intendersi quale ultima e definitiva dichiarazione di consumo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso; di conseguenza, è consentito il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita, in diversa Provincia, dal medesimo contribuente ancora in attività (Cass. nn. 25179/2023, 19770/2020 e 16261/2019).
In tale contesto, affermano i giudici, l’operatore che svolge la sua attività in diversi territori mantiene, nei confronti dell’Amministrazione doganale, un’indiscutibile posizione di “unicità”, la quale non risulta scalfita da separate posizioni contabili riferite alle singole ripartizioni provinciali. Tanto più che l’art. 6 comma 3 del DM 689/96 esplicitamente contempla l’ipotesi del c.d. “rimborso per accredito”, ossia la possibilità, per l’operatore, di trasferire il credito ad altro impianto, anche ubicato in altra Provincia, quando tale credito emerga dalla rispettiva dichiarazione.
Secondo la Suprema Corte, in definitiva, ai fini della corretta traslazione interprovinciale del credito, maturato in conseguenza di eccedenze di versamenti diretti, ciò che rileva è, unicamente, l’indicazione del medesimo in sede di dichiarazione. Fin quando tale credito “compare nelle dichiarazioni ed il soggetto continua ad operare in altre province, non può decorrere il termine di decadenza. Al contrario, se il credito non viene più dichiarato o le dichiarazioni non sono presentate, comincia a decorrere il ... termine” previsto all’art. 14 comma 2 del TUA.
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