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Niente compensazione nella responsabilità solidale appalti

/ REDAZIONE

Sabato, 2 maggio 2026

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Con una FAQ pubblicata il 29 aprile 2026 sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile l’utilizzo in compensazione di crediti in relazione ai versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi effettuati in caso di inadempimento dell’affidatario, stante il divieto stabilito dall’art. 1 del DL 124/2019.

L’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003 e l’art. 11 comma 6 del DLgs. 36/2023 prevedono infatti, rispettivamente, una responsabilità solidale del committente o un intervento sostitutivo della stazione appaltante per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto, in caso di inadempimento del soggetto affidatario.

Nell’effettuare tali versamenti con il modello F24, allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell’operazione, occorre rispettare le indicazioni fornite dalla precedente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 dell’11 aprile 2012, vale a dire:
- come codice fiscale del contribuente (c.d. “primo codice fiscale”) deve essere indicato quello del soggetto inadempiente;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. “secondo codice fiscale”) deve essere indicato quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento;
- nel campo “codice identificativo” occorre indicare il codice “50” in caso di obbligato solidale ai sensi dell’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003, ovvero il codice “51” in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all’art. 11 comma 6 del DLgs. 36/2023.

Poiché in tali eventualità colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto, non può utilizzare in compensazione propri crediti, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’art. 1 del DL 124/2019, che ha disposto il divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti propri.

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