Se il conducente del veicolo è stabilito nell’Ue ammissione temporanea non concessa
Le due condizioni individuate dall’art. 212 del Reg. Ue 2446/2015 sono tassative e cumulative
Non beneficia del regime di ammissione temporanea il veicolo immatricolato in un Paese extra-Ue, condotto da un soggetto stabilito nel territorio doganale unionale.
Tale principio è stato ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 10383/2026, la quale, cassando la decisione di secondo grado, ha confermato l’atto sanzionatorio notificato a una persona fisica residente nell’Ue per l’importazione temporanea di un’automobile proveniente da un Paese terzo, immatricolato in Albania.
Si ricorda che il regime di ammissione temporanea consente di importare merci extraunionali in Italia o nell’Ue per un periodo limitato, esentandole temporaneamente (in tutto o in parte) da dazi e IVA, a condizione che siano riesportate senza modifiche sostanziali.
Nell’ordinamento nazionale, la disciplina di tale istituto è demandata all’art. 73 All. I del DLgs. 141/2024 (DNC), il quale stabilisce che “per l’ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia”.
Al riguardo, l’art. 212 del Reg. Ue 2446/2015 (RD) individua tassativamente le condizioni che devono sussistere affinché sia concessa l’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto.
In particolare, l’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché:
- siano immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
- siano utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 214, 215 e 216 del RD.
Tali condizioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non sono alternative tra loro, ma cumulative (Cass. n. 15208/2024) e, laddove sussistessero, il bene può rimanere nel territorio unionale per un periodo non superiore a sei mesi (art. 217 § 1 lett. d) del RD).
Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell’autorizzazione.
L’esenzione totale dai dazi all’importazione prevista nell’ambito dell’ammissione temporanea di mezzi di trasporto, pertanto, non spetta quando il veicolo extra-Ue è utilizzato da un soggetto residente nell’Unione.
In tal senso si è già espressa in passato la Cassazione, la quale ha confermato le sanzioni amministrative irrogate a un cittadino italiano, residente in Italia, utilizzatore di un veicolo immatricolato in uno Stato estero e intestato a una società di diritto di quel Paese, di cui lo stesso risultava essere il legale rappresentante (Cass. n. 15208/2024).
Sulla base di tale precedente, i giudici di legittimità, con la sentenza in esame, hanno concluso, statuendo che “in tema di esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto (…), i requisiti di cui all’art. 212 del Reg. delegato UE n. 2446 del 2015, nel quadro del Reg. UE n. 952 del 2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, non sono soddisfatti se il mezzo di trasporto, seppur immatricolato al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona giuridica extra UE, è utilizzato da soggetto residente e dunque «stabilito» all’interno di detto territorio”.
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