Esenzione per il patto di famiglia circoscritta per le quote di snc in nuda proprietà
L’Agenzia delle Entrate delimita il principio sancito dalla Cassazione
Dopo che, con una recente sentenza (Cass. 30 marzo 2026 n. 7169), la Cassazione aveva aperto alla possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta in caso di donazione della nuda proprietà di partecipazioni in società di persone (si veda “Esente la donazione di nuda proprietà di quote di società semplice” del 31 marzo 2026), l’Agenzia delle Entrate torna sulla questione e circoscrive, in un certo senso, il principio sancito dalla giurisprudenza.
La riposta a interpello n. 116, pubblicata ieri, si sofferma, infatti, sulle condizioni di applicazione dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 per il trasferimento di partecipazioni (o di aziende) a favore dei discendenti o del coniuge del disponente.
Il documento fa applicazione della “nuova” formulazione dell’esenzione, come risultante dopo le modifiche introdotte dal DLgs. 139/2024, nell’ambito della riforma fiscale. Il legislatore, infatti, nel riformulare l’art. 3 comma 4-ter, pur non avendone stravolto il contenuto, ha voluto precisare il contenuto degli obblighi da rispettare nel periodo di osservazione quinquennale successivo al trasferimento. In particolare, il legislatore ha declinato gli obblighi da osservare nel quinquennio in modo differente per le tre situazioni che possono essere oggetto di esenzione (trasferimento d’azienda; trasferimento di quote di controllo di società di capitali; trasferimento di altre quote sociali).
Trattandosi, nel caso di specie, di un trasferimento di partecipazioni in snc, la risposta a interpello si sofferma sulla prescrizione per cui “in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”.
Nello specifico, il fulcro della questione concerneva la possibilità di ritenere che la detenzione della “titolarità del diritto” (richiesta dalla norma) risulti integrata in caso di trasferimento al beneficiario di un patto di famiglia, della nuda proprietà di quote di snc.
Il caso di specie riguardava, infatti, una complessa operazione attraverso la quale le quote della società Alfa spa saranno conferite (in regime di realizzo controllato) in due snc di nuova costituzione. Successivamente, mediante due patti di famiglia (art. 768-bis e ss. c.c.) i soci delle due newco doneranno le partecipazioni nelle due snc al figlio prescelto per la prosecuzione dell’azienda, mantenendone, però, l’usufrutto. In particolare:
- per effetto del patto di famiglia A, il figlio Tizio acquisterà il 98% delle quote di Newco 1 snc, in nuda proprietà, mentre i genitori rimarranno titolari in piena proprietà dell’1% ciascuno, (oltre che titolari dell’usufrutto sul 98%);
- per effetto del patto di famiglia B, il Figlio Tizio deterrà la nuda proprietà del 98,985% delle quote di Newco 2 snc, mentre i genitori rimarranno titolari, rispettivamente, dell’1% e dello 0,015% in piena proprietà e dell’usufrutto sulla quota del figlio.
Secondo il contribuente istante, nel caso di specie il trasferimento di quote delle due snc, effettuato mediante patto di famiglia a favore del figlio Tizio, potrebbe beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter, sebbene abbia ad oggetto la sola nuda proprietà delle quote (essendosi i disponenti riservati l’usufrutto delle partecipazioni donate), in quanto la norma agevolativa non richiede, per la donazione di quote di società di persone, che esse garantiscano al donatario il controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., sicché nel caso di specie, il fatto che il controllo di Alfa spa (esercitato mediante le snc) resti in capo agli usufruttuari non avrebbe rilievo.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere, in primo luogo ricorda il principio di diritto enunciato recentissimamente dalla Cassazione con la sentenza 7619/2026, in base al quale l’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni”.
Pur non sconfessando tale principio, l’Agenzia ritiene che esso debba essere precisato, nell’ottica “di un’interpretazione logico sistematica della norma in parola e volendo salvaguardare la ratio dell’agevolazione”: l’esenzione, secondo l’Amministrazione, può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali, ma solo “a condizione che il «socio nudo proprietario» acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio”.
Nel caso di specie, tale condizione non sussisterebbe e, quindi, l’esenzione non potrebbe applicarsi, in quanto nei patti di famiglia sono previste “clausole che, invero, concentrano in capo al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società conferitarie”: l’allocazione sostanziale delle prerogative patrimoniali e amministrative in capo al dante causa, in breve, precludendo il passaggio generazione al beneficiario, secondo l’Agenzia, escludono il beneficio.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941