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Niente prima casa per il titolare di una quota minima di altro immobile acquistato col beneficio

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 giugno 2026

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Con l’ordinanza n. 19010, pubblicata il 10 giugno 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di accesso all’agevolazione prima casa, la lett. c) del comma 1 della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 richiede che il contribuente non abbia già fruito dei medesimi benefici in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale e, per tale motivo, fa riferimento anche a diritti che non consentono di godere del bene come la nuda proprietà, nonché alla titolarità di quote senza alcuna specificazione, così che non può esservi dubbio in ordine al fatto che rilevano anche quelle di entità minima.

Sulla scorta della suesposta lettura interpretativa, la Suprema Corte ha, quindi, confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (4% in luogo del 10%) su un atto di compravendita immobiliare, in ragione della prepossidenza in capo al contribuente di una quota della nuda proprietà di altro immobile (pari all’1%) acquistata con l’agevolazione prima casa.

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