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Dubbio di costituzionalità sulla determinazione della remunerazione per i lavoratori detenuti

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 giugno 2026

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Il Tribunale di Roma, con un’ordinanza del 24 aprile 2026, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma che disciplina la determinazione della remunerazione da riconoscere ai lavoratori detenuti e internati. Il Tribunale ha infatti dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della L. 354/75, secondo cui “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, per contrasto con gli artt. 2, 3, 27, 35 e 36 Cost.
Tale norma è stata sostituita dall’art. 2 comma 1 lett. f) del DLgs. 124/2018.

Nell’ordinanza si legge che, considerata l’equiparazione del lavoro dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione al lavoro dei lavoratori liberi, non sembra più giustificabile una rigida determinazione della remunerazione per i predetti lavoratori.

Si richiama, inoltre, la giurisprudenza secondo cui il giudice, nella valutazione da compiere ai sensi dell’art. 36 Cost. per individuare la giusta retribuzione, può discostarsi dalla retribuzione individuata dalla contrattazione collettiva e utilizzare altri parametri e criteri di giudizio. Per il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, tuttavia, non potrebbe discostarsi, essendo obbligato ex lege a riconoscere non più dei due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
Per il giudice romano, quindi, l’applicazione dell’art. 22 della L. 354/75 “determina l’individuazione di una retribuzione non rispettosa dell’art. 36 della Costituzione in assenza di un motivo ragionevole, con conseguente violazione anche degli articoli 3 e 35 della Costituzione”.

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