Conferimento di partecipazioni seguito da donazione a rischio abuso
È indebito il risparmio fiscale che deriva dalla riduzione della base imponibile dell’imposta sulle donazioni
Conferire in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’art. 177 commi 2 o 2-bis del TUIR, la partecipazione che si intende donare, per poi donarla “indirettamente” sotto forma di donazione della partecipazione nella società conferitaria, può consentire di conseguire un vantaggio fiscale ai fini dell’imposta sulle donazioni, se mancano i presupposti per l’esenzione del trasferimento gratuito ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 e il previo conferimento consente di abbattere la base imponibile dell’imposta sulla successiva donazione.
Si tratta però di vantaggio fiscale indebito, rispetto al quale diviene dunque essenziale la sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali in relazione alla scelta di procedere al conferimento prima della donazione, al fine di evitare di incorrere nelle conseguenze proprie dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Questo il quadro interpretativo, in verità condivisibile, che emerge anche da alcune recenti risposte a interpello pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti, con le risposte 18 febbraio 2026 n. 42 e 4 giugno 2026 n. 115, l’Agenzia ha affermato che il risparmio fiscale riscontrabile in termini di minore imposta sulle donazioni è indebito, poiché in contrasto con la ratio dell’art. 16 comma 1 lett. b) del DLgs. 346/90, il quale, nell’agganciare la base imponibile dell’imposta al patrimonio netto contabile della società le cui quote sono oggetto di donazione, persegue l’intento di semplificare il processo di valutazione della partecipazione (fornendo un parametro funzionale a determinare un valore che sia in grado di misurare l’effettiva capacità contributiva e di assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione) e non quello di consentire anche, mediante apposite operazioni prodromiche, di abbattere la base imponibile nell’invarianza della partecipazione oggetto della effettiva, seppure “indiretta”, donazione.
Ferma restando la natura “indebita” del vantaggio fiscale conseguito, l’Agenzia delle Entrate ha però ritenuto non abusiva soltanto l’operazione esaminata con la risposta a interpello n. 42/2026, dato il riscontro della sostanza economica della complessiva condotta, ossia di finalità extrafiscali non marginali sottostanti al previo conferimento delle partecipazioni, tali da escludere che esso fosse essenzialmente finalizzato a consentire di conseguire l’indebito vantaggio fiscale ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Nella fattispecie esaminata con la risposta a interpello n. 42/2026, infatti, le partecipazioni erano detenute dai conferenti in due società operative (Alfa, partecipata da due fratelli, e Beta, partecipata dai due fratelli e dal padre) e il conferimento contestuale delle partecipazioni, in regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR, era finalizzato alla costituzione di una holding di famiglia, avente lo scopo di gestire in maniera coordinata e unitaria le società operative e consentire il graduale passaggio generazionale del controllo societario dal padre ai figli.
Nel caso esaminato con la risposta a interpello n. 115/2026, invece, le partecipazioni erano già detenute da marito e moglie (conferenti-donanti) in una holding di famiglia, tanto che il conferimento contestuale delle partecipazioni, in regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR, avrebbe determinato la creazione di una “holding della holding” (con un patrimonio netto contabile notevolmente ridotto). L’Agenzia ha giudicato l’operazione non rispondente alle normali logiche di mercato ed essenzialmente diretta a ottenere un risparmio d’imposta indebito, vista la irragionevolezza della creazione di un ulteriore livello di governance, laddove il passaggio generazionale avrebbe potuto essere effettuato agevolmente mediante la donazione diretta delle partecipazioni detenute nella holding già esistente.
La creazione di una “holding della holding”, seguita dalla donazione delle partecipazioni detenute nella holding-conferitaria, è stata invece considerata non abusiva con la risposta a interpello 30 ottobre 2019 n. 450: in questo caso, però, sia la donazione “diretta” delle partecipazioni detenute nella holding, sia la donazione delle partecipazioni detenute nella holding-conferitaria avrebbero beneficiato dell’esenzione dall’imposta di donazione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, mancando, in radice, l’esistenza di un vantaggio fiscale.
In altre parole, la sostanza economica del “previo conferimento” appare solida, quando si concentrano in una società holding conferitaria newco (che viene poi donata) partecipazioni in due o più società; assai meno scontata quando invece nella società conferitaria newco (che viene poi donata) vengono previamente conferite partecipazioni in un’unica società.
Questi temi saranno approfonditi nella diretta web “Donazione e successione di partecipazioni e successivi atti di realizzo: profili di pianificazione fiscale”, in programma il 24 giugno.
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