Ammissibile il ricorso con ricevute di notifica depositate in PDF
In tema di processo tributario telematico il deposito delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC entro trenta giorni dalla notifica del ricorso è previsto a pena di inammissibilità ex art. 22 comma 3 del DLgs. n. 546/1992.
Questione diversa è il formato del file ammissibile.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22668 del 3 luglio 2026, ha ritenuto ammissibile il ricorso in appello le cui ricevute di notificazione a mezzo PEC siano state depositate in formato PDF e non nel formato .eml.
Un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito ha sostenuto che solo il deposito delle ricevute in formato .eml dimostra la notifica del ricorso (Cass. 11 dicembre 2025 n. 32316; C.G.T. di secondo grado del Lazio 12 settembre 2024 n. 5575/11/24).
La Cassazione, con l’ordinanza suddetta specifica che secondo un’interpretazione conforme all’art. 6 della CEDU, il ricorso in appello è ammissibile anche se le ricevute sono state depositate nel formato PDF pur mancando “una specifica dichiarazione di conformità all’originale della copia analogica prodotta”, nonché quando “la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione” (in senso conforme Cass. 26 gennaio 2026 n. 1779).
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