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Martedì, 21 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Per i soci di coop sospensione del rapporto di lavoro non generica

/ Luca MAMONE

Martedì, 21 luglio 2026

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La L. 142/2001, di revisione della legislazione in materia cooperativistica, prevede una peculiare disciplina del rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore, il quale, attraverso la propria adesione, stabilisce con la cooperativa un ulteriore rapporto giuridico, ossia un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali.

In conseguenza dell’attribuzione al socio lavoratore dei diritti e delle libertà negoziali derivanti dal rapporto di lavoro, la cooperativa assume la qualità di datore di lavoro e al contempo è tenuta a garantire le tutele minime poste a presidio del socio stesso.

In tale contesto, una delle criticità riguardanti l’operatività delle società cooperative riguarda la distribuzione del lavoro tra i soci e, in particolare, le modalità con le quali è possibile fronteggiare le eventuali situazioni di carenza di lavoro, ricorrendo ad esempio alla rotazione dei soci inattivi, all’eventuale messa a disposizione per altre attività, e così via.

Nel merito, l’art. 6 comma 1 lett. d) della L. 142/2001 attribuisce all’assemblea della cooperativa la facoltà di deliberare, laddove si renda necessario, un piano di crisi aziendale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante il quale stabilire la possibilità di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) della L. 142/2001, nonché il divieto per l’intera durata del piano di distribuzione degli eventuali utili.

Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa in passato in materia (cfr. Cass. n. 19096/2018), stabilendo come il trattamento economico dei soci lavoratori di società cooperative in crisi possa essere oggetto di riduzione temporanea purché, nella delibera assembleare del piano di crisi aziendale, sia stato apposto un termine finale allo stato di crisi e a tutti gli interventi di riduzione retributiva.

In aggiunta, va ricordato che in forza della L. 30/2003 è stata eliminata la precedente previsione che impediva al regolamento interno di introdurre disposizioni derogatorie anche in peius rispetto alle clausole contemplate dai contratti collettivi restando, viceversa, inderogabile in senso peggiorativo la disciplina contrattuale attinente ai trattamenti economici complessivi di cui all’art. 3 comma 1 della L. 142/2001.

Invece, con riferimento allo specifico caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro (cfr. interpello Min. Lavoro 24 gennaio 2013 n. 1) e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, ossia la prestazione lavorativa da una parte e la corresponsione della retribuzione dall’altra (cfr. Cass. 28 ottobre 2009 n. 22816), scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti.

Peraltro, questa possibilità trova conforto nel dettato normativo, laddove l’art. 1 comma 2 lett. d) della L. 142/2001 stabilisce che i soci lavoratori “mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”.

In conformità, il Ministero del Lavoro (cfr. interpello n. 1/2013) ha ritenuto comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente (e non genericamente) individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto.

In aggiunta, i tecnici ministeriali hanno sottolineato come risulti di fondamentale importanza che nell’ambito del regolamento interno siano definite condizioni inequivocabili che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.

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