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FISCO

Niente ritenuta per il residente svizzero che percepisce interessi da buoni postali

Deve risultare residente in un Paese white list durante il periodo in cui risulta intestatario dei buoni postali fruttiferi

/ REDAZIONE

Martedì, 21 luglio 2026

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 148, pubblicata ieri, interviene sul trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto residente in Svizzera.

In generale, gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane S.p.A. per conto dell’emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50% ex DLgs. 1° aprile 1996 n. 239.

Secondo l’art. 6 comma 1 del DLgs. 239/96, però, sono esenti dall’applicazione dell’imposta sostitutiva gli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (ossia appartenenti alla c.d. white list del DM 4 settembre 1996).

La Svizzera è entrata a far parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con il DM 9 agosto 2016 che ha integrato la relativa white list.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, però, che la condizione di residenza in un Paese white list non deve variare durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi è intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Nel caso di specie, tale condizione sembra integrata. Infatti, il beneficiario risulta residente in Germania, alla data di emissione (4 ottobre 2014), e in Svizzera dal 2019 (successivamente alla inclusione nella white list avvenuta nel 2016) fino alla data di riscossione.

Per poter beneficiare del regime fiscale di esenzione, inoltre, i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso un intermediario residente in Italia (o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente) abilitato.

Per applicare il regime di esenzione, Poste italiane S.p.A. acquisisce l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese c.d. white list. Tale attestazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese white list non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l’attestazione viene acquisita con riferimento a ciascuno dei Paesi in cui il beneficiario ha avuto la residenza.

Inoltre, conformemente all’attuale disposizione di carattere generale di cui all’art. 7 del DLgs. n. 239/96 (recante la procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti), al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti non residenti, è prevista la possibilità di presentare un’autocertificazione sottoscritta dall’effettivo beneficiario o da un suo rappresentante legale e redatta secondo lo schema approvato con DM 12 dicembre 2001, in luogo dell’attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza.

Si richiama anche quanto chiarito nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1° ottobre 2021 n. 647, per la quale tale autocertificazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che le condizioni richieste dall’art. 6 del DLgs. 239/96 non siano variate durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

A condizione che i buoni fruttiferi in oggetto siano depositati presso Poste italiane S.p.A., l’Agenzia delle Entrate conclude quindi che nel caso di specie il soggetto non residente può beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali.

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