Buoni postali fruttiferi cointestati tassati per i non residenti
La risposta a interpello n. 647 di ieri, 1° ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma sostanzialmente le conclusioni del precedente interpello n. 109/2021, secondo cui l’esenzione da imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni postali fruttiferi corrisposti a non residenti (artt. 2 e 6 del DLgs. 239/96) può essere fatta valere solo se il percipiente è residente in uno Stato appartenente alla white list (DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni) durante tutto il periodo in cui è stato intestatario dei titoli.
Nel caso in esame l’esenzione è stata negata in virtù del fatto che i titoli erano cointestati tra il non residente e alcuni familiari (padre e nonno) residenti in Italia. Difettando, quindi, la condizione richiesta, gli interessi devono considerarsi integralmente assoggettati ad imposizione sostitutiva.
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