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Sabato, 27 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Innalzato a 530 euro l’importo del reddito di libertà

Fino al 31 dicembre sarà possibile presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2025

/ Federico ANDREOZZI

Sabato, 27 dicembre 2025

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Con decreto 17 settembre 2025, il Ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha definito i criteri di riparto delle risorse destinate al reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020, dando attuazione all’art. 1 comma 222 della L. 207/2024, che, al fine di accrescere la misura, con la finalità di garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza, ha previsto un incremento del Fondo di cui all’art. 19 comma 3 del DL 223/2006 pari ad un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

A spiccare tra le novità è, tuttavia, la previsione di cui all’art. 2 del decreto, in forza del quale viene incrementato l’importo del beneficio, che passa da 500 a 530 euro.
Con l’occasione, è utile riepilogare la disciplina del reddito di libertà, ossia il contributo economico specificamente destinato alle donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione e fuoriuscita dalla violenza. Nel dettaglio, come ricordato da ultimo dall’INPS, con la circolare n. 54/2025, destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, in condizioni di povertà, legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente dichiarato dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, comunitarie o di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea ex artt. 10 e 17 del DLgs. 30/2007, ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno Ue di cui al DLgs. 286/98 o della ricevuta della richiesta o del cedolino, oppure, ancora, del permesso per protezione speciale di cui all’art. 32 del DLgs. 25/2008.

È bene ricordare come, fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei menzionati requisiti possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2025. Viceversa, a decorrere dall’anno 2026, le domande potranno essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (come precisato dall’INPS, a decorrere dall’anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro tale termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono).

Per l’anno 2025, l’INPS ha specificato – mediante la già menzionata circolare n. 54/2025 – che la domanda può essere presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, ossia, come chiarito dallo stesso ente con il messaggio n. 1429/2025, dal Comune nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere che in tale Comune la donna abbia fissato la residenza o il domicilio. Le interessate devono utilizzare il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

I Comuni, a seguito della presentazione della domanda per il reddito di libertà da parte dell’interessata, provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione dal sistema informativo dell’istituto del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale; dopodiché, rilasciano alla beneficiaria copia della domanda che riporta nel campo “N. domanda” il numero di domanda indicato e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo dell’Istituto.

Da ultimo, si ricorda come l’accoglimento delle domande avvenga nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione, considerando la data e l’ora di attribuzione del codice univoco. All’atto dell’accoglimento della domanda l’ente provvede, al pagamento delle 12 mensilità del contributo – il cui ammontare, come anticipato, è innalzato a 530 euro pro capite – in unica soluzione.

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