Aliquota IVA al 10% per colliri e unguenti oftalmici
Con la risposta a interpello n. 646 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le cessioni di colliri e unguenti per il trattamento e la cura di patologie oftalmiche può trovare applicazione l’aliquota IVA del 10% di cui al n 114) della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72 in quanto prodotti classificabili nella voce doganale 3004.
Come interpretato infatti dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145, l’aliquota agevolata prevista dalla suindicata norma è applicabile anche ai “dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari” purché “classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 [...]”.
Nel caso di specie, i prodotti rappresentati dalla società istante, a seguito di richiesta di accertamento tecnico, sono stati classificati dall’Agenzia delle Dogane alla sottovoce 3004 9000. Alla luce di tale parere, essendo verificato il requisito dettato dalla norma di interpretazione autentica, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota al 10% per le cessioni dei beni oggetto di interpello.
Nel documento viene infine confermato che per le operazioni pregresse fatturate con aliquota IVA ordinaria è possibile emettere, al più tardi entro un anno dall’effettuazione di ciascuna cessione, note di variazione in diminuzione a norma dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41