Agevolazione per le navi iscritte nel registro internazionale con apposita istanza
Le istruzioni INAIL riguardano residenti e non residenti con S.O. in Italia, che usano navi adibite ad attività commerciali internazionali
Con la circ. n. 43 di ieri, 8 luglio 2025, l’INAIL ha fornito indicazioni e istruzioni operative per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 6 del DL 457/97, facendo seguito alle novità introdotte dall’art. 41 del DL 144/2022.
L’Istituto ricorda che l’art. 6-ter del DL 457/97 ha esteso l’esonero dal versamento dei premi assicurativi – previsto per le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del RD 327/42 (Codice della navigazione) e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale – anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 162 del TUIR che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate (elencate all’art. 1 comma 1 del DL 457/97).
L’agevolazione è subordinata alla sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’armatore.
Per quanto concerne l’armatore non residente avente stabile organizzazione in Italia, è necessario individuare quale regime di sicurezza sociale deve considerarsi applicabile. Sul punto, con riferimento al settore marittimo, l’art. 11 comma 4 del Regolamento Ue 883/2004 prevede che:
- un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro;
- la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato.
Per accedere ai benefici, le imprese di navigazione di cui all’art. 1 comma 1 del DL 457/97, che rispettino i requisiti di cui agli artt. 1 comma 5 e 3 del medesimo decreto, devono presentare apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che provvede al rilascio dell’autorizzazione e all’annotazione nell’elenco appositamente predisposto.
Lo stesso Ministero, nelle more della predisposizione dell’apposito servizio telematico, comunica all’INAIL le autorizzazioni all’annotazione rilasciate.
Per quanto concerne gli aspetti operativi, l’INAIL ricorda innanzitutto la competenza nella gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative. In particolare, dal 3 ottobre 2016, la competenza è stabilita come segue:
- per le posizioni assicurative e per i servizi a esse correlati è competente la Sede dell’INAIL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore (nel caso delle imprese di navigazione non residenti in Italia aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è competente la Sede dell’INAIL nel cui ambito territoriale si trova la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa in parola esercita la sua attività in Italia);
- per gli infortuni sul lavoro e le altre prestazioni assicurative è competente la Sede nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Le imprese armatrici non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che, a seguito dell’autorizzazione, risultano iscritte nell’apposito elenco istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e che imbarcano personale marittimo residente in Italia, a decorrere dall’entrata in vigore del DM 21 novembre 2023, possono presentare regolare denuncia di iscrizione all’INAIL utilizzando gli appositi servizi on line.
Con provvedimento dell’Istituto, viene comunicato all’armatore il codice ditta, il PAN e l’importo del primo pagamento del premio di assicurazione, relativo al personale assicurato in Italia e non soggetto a sgravio. Il pagamento della “rata anticipata” per gli anni solari successivi con contestuale “regolazione” del premio relativo al periodo assicurativo precedente deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 16 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce. Invece, entro il 28 febbraio dello stesso anno deve essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.
Le imprese armatrici che intendono beneficiare dello sgravio devono allegare alla denuncia di iscrizione copia dell’autorizzazione all’annotazione nell’elenco appositamente predisposto rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
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