Nessun automatismo per il danno da irragionevole durata della procedura concorsuale
La Consulta ha escluso l’illegittimità costituzionale della «legge Pinto»
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 depositata ieri, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 2-bis della L. 89/2001, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 comma 1 Cost. per l’art. 6 della CEDU – con ordinanza 18 settembre 2024 n. 218 dalla Corte di Appello di Venezia, nella parte in cui non prevede che, valutata la complessità del processo, il giudice possa ritenere non irragionevole la sua durata nonostante il superamento del termine di sei anni.
Il comma 2-bis dell’art. 2 della L. 89/2001, che fissa in 6 anni la ragionevole durata delle procedure concorsuali, sarebbe irragionevole nella parte in cui, secondo il rimettente, non permette di considerare i ritardi causati da impedimenti oggettivi – non ascrivibili
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