Conformità dei modelli e requisiti dell’OdV nel progetto di riforma 231
Con il Ddl. di revisione della disciplina, il baricentro della responsabilità si sposta sulla colpa di organizzazione
Lo schema di disegno di legge di revisione del DLgs. 231/2001, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 sulla base della proposta elaborata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia, riscrive integralmente la disciplina del modello organizzativo e dell’OdV; il testo, prima di diventare legge, dovrà seguire l’iter parlamentare.
Stando alla bozza circolata, il testo del nuovo art. 7 sembra voler sopperire a quei punti critici, che finora hanno costituito elementi di ostacolo a un’adozione più massiva dei modelli di organizzazione e gestione, specie da parte delle imprese medio piccole, in quanto quasi sempre meno strutturate. Infatti, a una prima lettura, sembra trovare maggior spazio quel criterio di proporzionalità, sul quale tanto si basa anche l’adeguatezza degli assetti: tenere preliminarmente conto della forma giuridica, del tipo di attività, dei poteri delegati, delle dimensioni e della configurazione organizzativa dell’ente, nonché del rischio di commissione dei reati, determinando l’intensità del rischio, significa alleggerire i modelli da tutti gli orpelli inutili, focalizzando l’attenzione su quei reati la cui commissione è certamente più probabile.
Allo stesso tempo si affronta il tema cruciale della valutazione della tenuta dei modelli da parte del giudice, una volta che uno dei reati presupposto sia stato commesso: sino a oggi una tale situazione veniva equiparata a una sostanziale inefficacia dei modelli stessi, vanificando quanto predisposto dall’ente.
Nel Ddl., all’art. 7-bis, si chiede ora al giudice di tenere specificamente conto, nella valutazione di idoneità del modello, della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica, nonché alle buone prassi (a parere di chi scrive, le linee guida appena citate), sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato. Ma il famoso “bollino blu” arriva con la previsione secondo la quale i modelli, definiti conformemente alle linee guida delle associazioni, si presumono conformi ai requisiti previsti all’art. 7 del progetto di riforma.
Venendo all’OdV, il nuovo art. 7, che sostituisce integralmente l’attuale art. 6, richiede che lo stesso sia “composto da membri che possiedono requisiti di professionalità, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di adeguate risorse finanziarie” (art. 7 comma 1 lett. d). Si tratta di un’esplicitazione di requisiti che il testo vigente affidava all’interpretazione del requisito di autonomia dell’iniziativa e del controllo. Vi è da chiedersi quale sia la conseguenza del mancato riferimento espresso all’indipendenza (intesa come assenza di conflitti, di subordinazione gerarchica e di condizionamenti economici verso l’organo che nomina e revoca l’organismo).
Considerato che il progetto di riforma sposta definitivamente (e condivisibilmente) il baricentro della responsabilità sulla colpa di organizzazione (espressamente richiamata dall’art. 5 comma 3, indipendentemente dal ruolo ricoperto nell’organizzazione dall’autore del reato), da un lato, questa lacuna appare distonica rispetto alla direzione impressa alla dinamica della responsabilità, dall’altro, v’è da ritenere che, come già per il sistema vigente, l’interpretazione, soprattutto giurisprudenziale, non tarderebbe a colmarla in chiave sistematica, in linea con quanto accaduto rispetto all’impostazione vigente.
Un ulteriore elemento di novità concerne la mancata espressa previsione (oggi contemplata dall’art. 6 comma 4-bis) che le funzioni dell’OdV siano affidate al Collegio sindacale, al Consiglio di sorveglianza e al Comitato per il controllo della gestione nelle società di capitali. Pur se i primi commenti sembrano propensi a ritenere che da ciò debba evincersi il superamento definitivo di questa soluzione organizzativa, occorre considerare che il silenzio serbato sul punto dal testo del Ddl. potrebbe avallare proprio la soluzione opposta.
Difatti, a tal riguardo, deporrebbe il cambio di impostazione che l’attuale formulazione del Ddl. assume rispetto alla proposta di legge Morrone (depositata alla Camera il 29 settembre 2025, poi ritirata il 5 giugno 2026 e sostituita, dallo stesso proponente, dalla A.C. 2952), che escludeva espressamente che tutti gli organi di controllo potessero ricoprire anche la funzione di OdV. Nulla vieterebbe, dunque, che, nel silenzio del nuovo art. 7, uno o più componenti, o l’intero organo di controllo, ricoprano anche le funzioni di OdV, purché in possesso dei requisiti di professionalità richiesti (che, in realtà, già hanno per definizione).
Nella formulazione attuale, dunque, il Ddl., rinunciando a codificare il requisito dell’indipendenza dei componenti dell’OdV e, insieme, a chiarire la posizione dei sindaci, affida agli operatori il compito di stabilire, volta per volta, quando l’organismo (e, quindi, in ultima istanza il modello 231) sia concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (si veda “Nella riforma 231 da preservare l’OdV affidato al Collegio sindacale” di oggi).
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