Nella riforma 231 da preservare l’OdV affidato al Collegio sindacale
L’evoluzione dei controlli societari e le indicazioni di soft law depongono per il mantenimento dell’opzione anche nel nuovo assetto normativo
Pubblichiamo l’intervento di Salvatore Regalbuto, Presidente dell’ODCEC di Torino, Roberto Frascinelli, Presidente della Fondazione Piccatti-Milanese dell’ODCEC di Torino, e Paolo Vernero, Referente del Gruppo di Studio Governance e DLgs. 231 dell’ODCEC di Torino.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato il disegno di legge (Ddl.) di riforma della disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al DLgs. 231/2001. Il Ddl., una volta ottenuta la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica, inizierà l’iter di esame da parte del Parlamento con l’assegnazione alle Commissioni pertinenti.
I principi cardine del Ddl. vertono su colpa di organizzazione come elemento costitutivo, rimodulazione dell’onere della prova, nuova disciplina dei modelli organizzativi, rafforzamento dei requisiti dell’Organismo di vigilanza (OdV), riordino dei reati-presupposto, revisione del sistema sanzionatorio e introduzione di premialità.
Il Ddl., inoltre, prevede una nuova formulazione dell’art. 7 sui modelli organizzativi e l’abrogazione dell’art. 6 e, con esso, del comma 4-bis, che attualmente esplicita la possibilità di attribuire le funzioni di OdV al Collegio sindacale.
In merito, il Ddl. non prende posizione e si limita a “... prevedere la costituzione di un organismo interno con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di proporne l’aggiornamento, composto da membri che possiedono requisiti di professionalità, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di adeguate risorse finanziarie...”.
Restano, quindi, affidati all’interpretazione sia il significato di “organismo interno”, sia il tema dei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione dei componenti dell’OdV.
Il Ddl. recepisce, in larga misura, le proposte del Tavolo tecnico per la revisione della norma, a tale scopo istituito presso il Ministero della Giustizia, la cui relazione conclusiva giustifica l’eliminazione del suddetto comma 4-bis dell’art. 6 con la necessità del superamento di una “frettolosa innovazione del 2012”: secondo l’impostazione del Tavolo tecnico, quindi, i compiti di vigilanza non potrebbero essere affidati agli organi di controllo previsti dal Codice civile in quanto i loro componenti sono destinatari di precetti penali presupposto della responsabilità dell’ente.
A fronte di tale orientamento restrittivo, le principali fonti di soft law e regolamentari si mostrano, invece, largamente favorevoli al mantenimento dell’opzione dell’identità OdV/Organo di controllo, come emerge, in particolare, dalle indicazioni di Confindustria, Borsa Italiana, Banca d’Italia e Assonime.
In questo contesto appaiono di particolare rilevanza le novità introdotte dal DLgs. 47/2026 (attuativo della Legge Capitali).
Il nuovo art. 2396-quinquies c.c., infatti, amplia significativamente il perimetro di vigilanza dell’Organo di controllo, estendendolo all’adeguatezza e al concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, incluso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il relativo coordinamento.
Questa disposizione pone l’Organo di controllo/Collegio sindacale al centro del sistema di gestione dei presidi, spostando il baricentro del controllo da una verifica formale a una vigilanza sostanziale, integrata, risk-based e forward-looking.
Con l’entrata in vigore del DLgs. 47/2026, il 29 aprile 2026, le sinergie della coincidenza tra Organo di controllo e OdV risultano quindi notevolmente amplificate; un elemento che si pone in tensione con quanto sostenuto dalla Relazione del Tavolo tecnico, tanto più che l’attività di vigilanza dell’Organo di controllo deve riguardare la valutazione della capacità del sistema di controllo interno di prevenire le “non conformità significative” rispetto alla legge, allo statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione.
Il quadro normativo e di prassi avalla più motivazioni (particolarmente evidenti per le PMI) che rendono opportuna l’opzione per l’attribuzione del ruolo di OdV in capo all’Organo di controllo/Collegio sindacale; l’unificazione dei due ruoli offre evidenti benefici strutturali e appare organica ai seguenti requisiti e principi:
- requisiti di legge, per la coincidenza simmetrica tra i requisiti richiesti per l’OdV e quelli previsti per l’Organo di controllo dagli artt. 2382, 2397, 2396-quinquies e 2396-septies c.c.;
- coerenza con le best practice, considerato che le posizioni favorevoli di Confindustria, Borsa Italiana, Banca d’Italia e Assonime rendono l’attribuzione del ruolo di OdV al Collegio sindacale non solo possibile ma raccomandabile, a maggior ragione dal 29 aprile (entrata in vigore del DLgs. 47/2026);
- organicità del “Sistema dei rischi”, inteso come insieme di flussi informativi unificati e visione complessiva disponendo, al contempo, di una “mappatura dei rischi” senza necessità di protocolli di scambio tra organi distinti;
- efficienza operativa, grazie all’eliminazione di duplicazioni di attività e sovrapposizioni nei piani di audit;
- tempestività nella gestione dei segnali di crisi, poiché la lente dei reati-presupposto 231 diventa strumento integrato di allerta precoce su squilibri finanziari o gestionali.
L’auspicio è, in conclusione, che l’esame parlamentare del Ddl. sia l’occasione per una riflessione (a parere di chi scrive di assoluta importanza) sull’opportunità di confermare esplicitamente l’opzione per l’attribuzione del ruolo di OdV, in tutto o in parte, in capo all’Organo di controllo/Collegio sindacale.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941