Non tassato il rimborso welfare delle spese RSA di familiare non convivente
L’Agenzia recepisce già le modifiche apportate dal DLgs. 148/2026 all’art. 12 del TUIR
Con la risposta a interpello n. 163 di ieri, 14 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha recepito per la prima volta, ai fini delle disposizioni sul welfare aziendale di cui all’art. 51 del TUIR, la nuova nozione di familiari ex art. 12 del TUIR alla luce delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus).
Nel caso di specie, la questione riguardava la possibilità di escludere dal reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate, nell’ambito del piano welfare, in relazione a spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA), quindi di un familiare non convivente.
La lettera f-ter) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR dispone che non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”.
Il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR, che reca la definizione di “familiari” e di “familiari a carico”, era stato modificato dall’art. 1 del DLgs. 18 dicembre 2025 n. 192, introducendo il requisito della convivenza per gli “altri familiari” in caso di richiamo generale alle persone di cui al citato art. 12.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in esame, ha tuttavia rilevato che il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR è stato successivamente modificato, con decorrenza retroattiva dal periodo d’imposta 2025, dall’art. 1 del DLgs. 7 agosto 2026 n. 148, ripristinando, sostanzialmente, le condizioni previgenti le modifiche del citato DLgs. 192/2025 (si veda “Welfare aziendale per gli «altri familiari» anche senza convivenza” del 13 giugno).
L’art. 12 comma 4-ter del TUIR attualmente stabilisce quindi che, “quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 [dell’articolo 12] e, limitatamente alle altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
In sostanza, evidenzia l’Agenzia, per effetto delle modifiche del DLgs. 148/2026, i requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria vanno verificati, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, solo quando altre disposizioni fanno riferimento agli “altri familiari” indicati nell’art. 433 del codice civile “fiscalmente a carico”. Qualora, invece, le norme richiamino genericamente le persone indicate nell’art. 12 del TUIR, il riferimento è effettuato, tra gli altri, alle persone elencate nell’art. 433 c.c. senza ulteriori condizioni.
Dagli atti parlamentari relativi al DLgs. 148/2026 emerge che le modifiche illustrate al comma 4-ter sono state apportate proprio al fine di superare talune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi operati su tale disposizione dall’art. 1 del DLgs. 192/2025, introducendo, nello specifico, il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari nei confronti degli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c. nell’applicazione delle disposizioni in materia di welfare aziendale di cui all’art. 51 del TUIR. In tale contesto, infatti, l’introduzione del requisito della convivenza, con efficacia per l’intero anno 2025, per gli “altri familiari”, non avrebbe consentito, “a posteriori”, la fruizione dei piani di welfare relativi all’anno 2025 in favore degli “altri familiari” non conviventi.
Viene, pertanto, eliminato il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l’applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR, senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste che è, invece, necessaria laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di familiare fiscalmente a carico”, con riguardo agli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., oltre alla presenza dei requisiti reddituali di cui all’art. 12 comma 2 del TUIR.
Con riguardo alla fattispecie oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha quindi affermato che “il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente” non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera f-ter) del TUIR.
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