Agevolazioni applicabili anche ai direttori di gara nello sport dilettantistico
Compensi non imponibili fino a 15.000 euro
Le agevolazioni legate all’esercizio di attività sportiva dilettantistica sono accordate, in linea generale, ai soggetti che rientrano nell’ampia definizione di “lavoratore sportivo”; secondo quanto previsto dall’art. 25 comma 1 del DLgs. 36/2021, tale qualifica ricomprende, oltre agli atleti, anche gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP, di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato.
Tra i lavoratori sportivi figurano inoltre anche i tesserati che svolgono verso un corrispettivo a favore dei citati soggetti le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
I lavoratori sportivi, come sopra individuati, se operano nel settore del dilettantismo possono beneficiare della non imponibilità dei compensi derivanti da lavoro sportivo, fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro; oltre tale importo si applicano le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 7 agosto 2026 n. 7, l’agevolazione trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi; l’esenzione si applica, di conseguenza, anche nel caso in cui il lavoro sportivo dilettantistico sia svolto in forma subordinata.
Per effetto di quanto previsto dal citato art. 25 del DLgs. 36/2021, l’agevolazione in commento è applicabile anche nei confronti dei direttori di gara, come individuati dall’art. 18 del medesimo DLgs. 36/2021; si tratta, in particolare, dei soggetti che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica, provvedendo alla direzione delle gare, all’accertamento e valutazione dell’attività e alla registrazione dei relativi risultati.
L’art. 25 comma 6-bis del DLgs. 36/2021 prevede espressamente che alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021; a contrario, la detassazione si ritiene operativa quando le predette figure operano nell’area del dilettantismo.
La non imponibilità dei compensi da lavoro sportivo fino a 15.000 euro annui può essere inoltre sfruttata anche dai direttori di gara che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, considerato che i lavoratori autonomi possono scegliere il regime fiscale e contabile da applicare tra il regime ordinario ai fini delle imposte dirette e IVA e il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, e che nessuna deroga o limitazione è posta dal DLgs. 36/2021.
In merito, l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 14/2025 ha chiarito che per i lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario rilevano, “quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro”.
La soglia di non imponibilità non rileva, tuttavia, ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime forfetario, fissata a 85.000 euro; in tal caso, infatti, secondo l’Agenzia è necessario considerare i compensi percepiti nell’anno precedente, compresi quelli sotto la soglia di 15.000 euro.
I direttori di gara in regime forfetario dichiarano i compensi da lavoro sportivo all’interno del quadro LM del modello REDDITI PF; a tal fine, da quest’anno è stato aggiunto il codice “2” da indicare nella colonna 7 dei righi LM22-LM27, per consentire di applicare l’agevolazione in commento.
Valorizzando tale codice, i compensi relativi all’attività indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile sulla quale applicare il coefficiente di redditività, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l’importo di 15.000 euro; fino allo scorso anno, per beneficiare della non imponibilità dei compensi da lavoro sportivo all’interno del quadro LM era necessario indicare i compensi da lavoro sportivo già al netto della quota esente, operando in via extracontabile (si veda “Per gli sportivi in forfetario, l’esenzione fiscale compare nel quadro LM” del 17 aprile 2026).
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