Canone di locazione dovuto anche se la fattura non è stata emessa
La Cassazione, nell’ordinanza n. 25368/2026, ha chiarito che nel contratto d’affitto d’azienda, così come nel contratto di locazione, il diritto del locatore alla corresponsione del canone concordato sorge, ex art. 1571 c.c., in conseguenza della disponibilità del bene concessa all’affittuario, ovvero al conduttore.
Pertanto, qualora le parti abbiano inserito nel regolamento negoziale una pattuizione volta a subordinare l’insorgenza del credito del locatore all’emissione della fattura, l’inadempimento di tale obbligo fiscale non esclude, sul piano civilistico, l’esigibilità del diritto al pagamento del canone, né la sua pignorabilità.
A sostegno di quanto sopra affermato, la Suprema Corte si richiama all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, con riguardo ai contratti locatizi aventi a oggetto immobili destinati a uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario (Cass. n. 7282/2008).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941