Disponibili aggiornamenti in vista dell’applicazione del regolamento Ue sulla deforestazione
La Commissione europea ha pubblicato anche la nuova versione del manuale d’uso del sistema informativo
Con l’avvicinarsi della data di applicazione del regolamento (Ue) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR), prevista dal 30 dicembre 2026 per medie e grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, la Commissione europea ha pubblicato nelle ultime settimane una serie di aggiornamenti rilevanti, per sostenere le imprese nel percorso di preparazione ai nuovi adempimenti e doveri di diligenza imposti dalla regolazione unionale.
L’EUDR, infatti, vieta l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Ue, nonché l’esportazione dall’Ue, di determinati prodotti – salvo che siano a deforestazione zero – realizzati in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) o dichiarazione semplificata (DS).
In particolare, la Commissione europea ha pubblicato tre documenti di rilievo: il regolamento Ue 2026/2102 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 17 settembre 2026) che modifica l’Allegato I dell’EUDR, la versione aggiornata del manuale d’uso del sistema informativo e l’informativa aggiornata sui codici TARIC da inserire nelle dichiarazioni doganali, pubblicati rispettivamente il 21 e il 24 settembre.
Il regolamento Ue 2026/2102 modifica l’elenco delle materie prime e dei prodotti interessati soggetti agli obblighi dell’EUDR, individuati nell’Allegato I attraverso la classificazione doganale. Le principali modifiche riguardano l’inclusione di nuovi prodotti interessati, tra cui caffè solubile e ulteriori derivati dell’olio di palma. Per consentire agli operatori di adeguarsi alle disposizioni EUDR, tali nuovi prodotti saranno soggetti agli obblighi a partire dal 30 dicembre 2027.
Parallelamente, il nuovo Allegato I esclude dal perimetro del regolamento alcune (rilevanti) categorie di prodotto, tra cui pelli e cuoio bovino, pneumatici ricostruiti, soia da semina, determinati articoli in gomma, nastri trasportatori e di trasmissione, sedili per aeromobili e autoveicoli. Tali esclusioni sono già valide dallo scorso 18 settembre, data di entrata in vigore del citato regolamento.
Sono inoltre introdotti chiarimenti ed esclusioni per imballaggi utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare altri prodotti, campioni e prodotti destinati a prove o analisi, prodotti usati, rifiuti e prodotti destinati alla fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario.
Accanto a questi interventi che modificano e precisano il perimetro oggettivo dell’EUDR, come sopra accennato, la Commissione europea ha aggiornato il manuale d’uso del sistema informativo, fornendo agli utenti istruzioni dettagliate per il suo utilizzo. L’aggiornamento riveste particolare importanza poiché le DDS e le DS dovranno essere compilate e trasmesse solo attraverso il sistema informativo Ue. Il documento, quindi, è di particolare utilità perché illustra le principali fasi operative dalla registrazione dell’utente alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni, fino alla loro gestione successiva.
In dettaglio, a seguito del regolamento Ue 2026/1565, il manuale descrive in dettaglio la procedura per la presentazione della DS da parte dei micro e piccoli operatori primari, nonché la possibilità di raggruppare più dichiarazioni in un’unica dichiarazione aggregata e fornisce inoltre le indicazioni agli operatori a valle e ai commercianti circa la modalità di verifica della DDS o DS presentata dagli operatori upstream.
Completando il quadro degli aggiornamenti, la Commissione europea ha poi aggiornato i codici TARIC da utilizzare nelle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato dell’Ue o che ne escono, l’EUDR impone la messa a disposizione delle autorità doganali del numero di riferimento o dell’identificativo della dichiarazione ottenuto dal sistema informativo.
A tal fine, l’operatore che presenta la dichiarazione doganale è tenuto a includere il numero di riferimento o l’identificativo della dichiarazione nella bolla doganale presentata per il prodotto interessato che intende immettere nell’Ue o esportare dall’Ue. Nel caso ordinario di prodotto soggetto all’EUDR, gli operatori dovranno riportare nella dichiarazione doganale il codice “C716” insieme al numero di riferimento della DDS, mentre i micro e piccoli operatori primari dovranno inserire in bolla il codice “C717” accoppiato all’identificativo della DS.
Il documento della Commissione europea prevede inoltre specifici codici da utilizzare quando il prodotto, pur ricadendo nel perimetro di applicazione del regolamento, beneficia di una specifica previsione o esclusione, come ad esempio per prodotti usati, rifiuti, campioni, prodotti usati nella fabbricazione di medicinali.
Gli aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea consentono quindi agli operatori economici di definire con maggiore precisione gli adempimenti necessari in vista dell’imminente applicazione dell’EUDR.
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