Fissate le regole per i percorsi di aggiornamento collegati all’ISCRO
Con un decreto interministeriale sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso per i professionisti che beneficiano dell’indennità
Con il DM 3 settembre 2026, pubblicato ieri nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, sono stati regolati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Si ricorda che tale indennità è stata resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, dall’art. 1 commi 142-155 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Possono beneficiare della misura i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95, in possesso di determinati requisiti (anche di natura reddituale) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR, ovverosia i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata.
Tecnicamente, l’ISCRO ha un importo pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, viene erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Ciò premesso, l’art. 1 del DM 3 settembre 2026 ricorda che l’erogazione dell’indennità in questione è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai criteri di mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell’adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento, nonché di acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
I percorsi di aggiornamento in questione, sempre secondo quanto indicato nel decreto in commento, devono essere erogati da enti titolati ai sensi del DLgs. 13/2013 o da enti accreditati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale.
Inoltre, devono essere finalizzati al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ex art. 8 del DLgs. 13/2013.
Infine, devono prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di un documento di trasparenza e, nell’attesa dell’attivazione di un fascicolo elettronico del lavoratore, le attestazioni saranno rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate sulla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’art. 5 del DL 48/2023.
Operativamente, il soggetto che richiede l’ISCRO, all’atto della domanda, autorizza l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del DLgs. 150/2015. Per le domande presentate a decorrere dal 2025, il beneficiario di ISCRO è iscritto d’ufficio sul SIISL, per il tramite di INPS. Nella comunicazione di accoglimento, lo stesso Istituto previdenziale informerà l’utente riguardo alle modalità di accesso al SIISL al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
A seguito della sottoscrizione di tale patto, l’interessato, attraverso il SIISL, potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro ovvero specifici percorsi di aggiornamento professionale.
Quando il beneficiario accede ad una delle citate attività, i soggetti erogatori ne danno comunicazione al SIISL che trasferisce le informazioni ai Centri per l’impiego ai fini dell’aggiornamento del fascicolo elettronico del lavoratore.
Inoltre, lo stesso SIISL trasmetterà ai medesimi Centri per l’impiego l’elenco dei soggetti che allo scadere dei 90 giorni dalla stipula del patto di attivazione digitale risultano ancora beneficiari dell’ISCRO e non hanno avviato alcun percorso di aggiornamento professionale, ai fini del monitoraggio e delle attività di orientamento individuale alla scelta di un percorso di aggiornamento adeguato e coerente con il contesto lavorativo di riferimento e con il fabbisogno formativo del lavoratore.
Infine, si ricorda che durate il periodo di fruizione della misura, i soggetti beneficiari possono contattare ovvero presentarsi presso i servizi per il lavoro territorialmente competenti sulla base delle disposizioni definite dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per richiedere la stipula di un patto di servizio personalizzato ai sensi del DLgs. 150/2015.
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