Il «consigliere fraudolento» risponde di concorso in bancarotta
Concorso del professionista con la consapevole prestazione di un contributo causalmente rilevante per realizzare il programma fraudolento
La responsabilità concorsuale del commercialista, estraneo all’organigramma aziendale, per i fatti di bancarotta commessi dall’imprenditore individuale o dagli amministratori di una società, non può essere desunta dalla mera prestazione dell’attività professionale in favore della compagine imprenditoriale.
La sentenza n. 36674, depositata ieri dalla Cassazione, evidenzia come il discrimine tra la consulenza, ancorché resa in una situazione di dissesto, e il concorso nel reato proprio dell’imprenditore fallito va individuato nella consapevole prestazione di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del programma fraudolento.
Può concorrere, pertanto, in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che – consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto – fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero, ancora, svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso (cfr. Cass. n. 8276/2016).
Nel caso all’esame della sentenza in commento, la responsabilità del professionista è stata affermata quale concorrente nei fatti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, per avere – quale commercialista e tenutario delle scritture contabili di diverse srl – ideato un conto denominato “soci finanziamenti infruttiferi” e per averne promosso l’utilizzazione quale strumento atto a dissimulare o a offrire una giustificazione fittizia a trasferimenti di liquidità e di altre risorse patrimoniali dalle predette società, poi fallite, ad altre in bonis, costituite proprio allo scopo di drenare risorse da quelle in stato di insolvenza, ovvero a conti di cui egli stesso era titolare, anche sotto mentite spoglie, nonché per avere tenuto la contabilità delle stesse in modo da renderne sostanzialmente impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Secondo la Cassazione, sotto il profilo oggettivo, non è necessario che il commercialista sia autore materiale della distrazione, né che disponga direttamente dei beni sociali. È sufficiente che costui abbia prestato un contributo concreto alla realizzazione dell’operazione depauperativa; contributo che può assumere la forma dell’ideazione dell’assetto negoziale, della predisposizione degli atti, dell’individuazione dello strumento giuridico funzionale alla sottrazione delle attività alla garanzia patrimoniale, dell’assistenza nella conclusione dell’affare o della predisposizione della copertura contabile dell’operazione.
La rilevanza dell’apporto concorsuale dipende, dunque, dalla funzione concretamente assolta dalla condotta del professionista nella sequenza causale che conduce alla distrazione o ad altra attività sanzionata ai sensi dell’art. 216 del RD 267/42 (oggi DLgs. 14/2019).
In questa prospettiva, anche attività, che isolatamente considerate rientrino nella fisiologia dell’incarico professionale, possono acquisire rilevanza penale quando risultino eziologicamente significative e consapevolmente orientate alla realizzazione o alla copertura dell’operazione fraudolenta.
L’elemento soggettivo costituisce, tuttavia, il profilo decisivo, perché impedisce di trasformare la prossimità professionale all’imprenditore in una forma di responsabilità di posizione. Occorre, cioè, accertare che il commercialista conoscesse il carattere distrattivo dell’operazione alla quale prestava il proprio contributo. Non è, quindi, sufficiente la circostanza che egli conoscesse la situazione di difficoltà economica in cui versava l’impresa, occorrendo, invece, la prova della sua consapevole adesione, dimostrata attraverso il fattivo contributo morale o materiale prestato, a una destinazione dei beni aziendali incompatibile con la tutela della garanzia creditoria. In tale prospettiva la Cassazione n. 18677/2021 aveva parlato di “consigliere fraudolento”.
Neppure la natura meramente esecutiva di talune attività professionali è, di per sé, incompatibile con il concorso del commercialista nel reato proprio dell’imprenditore fallito, in particolare, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Nel caso in esame, era stato evidenziato come l’operato del professionista non si fosse estrinsecato in comportamenti isolati, ma si fosse palesato in una sistematica attività di consulenza e di ausilio prestata in favore degli amministratori, di diritto e di fatto, delle società indicate, di modo che quest’ultima non poteva che interpretarsi se non come indice significativo della sua piena conoscenza dei propositi distrattivi perseguiti dai coimputati e della sua piena volontà di apportarvi un contributo qualificato.
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