Ricorso in Cassazione solo contro la sentenza di fallimento
L’accoglimento del reclamo contro il rigetto del fallimento è privo di natura decisoria e definitiva
La Cassazione n. 30202/2019 ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello, che accoglie il reclamo contro il rigetto del ricorso per il fallimento e rimette al Tribunale, d’ufficio, gli atti per la dichiarazione di fallimento (art. 22 comma 4 del RD 267/42), non ha carattere decisorio né definitivo e non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., dal momento che l’incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente dal decreto di accoglimento, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile, ex art. 18 del RD 267/42, di cui il provvedimento costituisce un momento del relativo procedimento.
Eventuali vizi attinenti al procedimento di reclamo, quindi, possono essere fatti valere nel procedimento di impugnazione
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