Valida la notifica PEC del ricorso per fallimento alla società cancellata
La cancellazione dal Registro delle imprese non disattiva automaticamente la casella di posta elettronica certificata
In caso cancellazione della società dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del RD 267/42, all’indirizzo PEC comunicato in precedenza dalla società al Registro delle imprese.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3443, depositata ieri, e si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul tema (Cass. nn. 23728/2017 e 602/2017), che ha trovato anche recenti conferme (Cass. nn. 9893/2019 e 31052/2019).
Nel caso di specie, il Tribunale dichiarava il fallimento di una società cancellata dal Registro delle imprese. La società, che risultava destinataria della rituale notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione,
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