Obbligo di visita medica per l’accesso al lavoro dei minorenni
L’inadempimento dell’obbligo di certificazione all’esito della visita è invece stato depenalizzato
In materia di lavoro minorile, all’interrogativo circa la possibilità di adibire i minori ad attività lavorativa e alla necessità di una visita medica soccorre quanto contenuto nella L. 977/67, relativa alla tutela dei bambini e degli adolescenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, si definisce bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, mentre l’adolescente è il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni, non più soggetto all’obbligo scolastico.
Per valutare a partire da quale età sia possibile impiegare un minore in attività lavorative la norma di riferimento è il successivo art. 3, secondo cui l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo
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