Avvisi di liquidazione notificati dentro la sospensione con decorrenza posticipata
Le Entrate sembrano però «inciampare» sul termine per il pagamento relativo al caso della piccola proprietà contadina
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 349 pubblicata ieri, specifica che se un avviso di liquidazione per disconoscimento delle agevolazioni in tema di piccola proprietà contadina è stato notificato il 20 marzo 2020, dentro il periodo di sospensione delle attività degli uffici, il termine di pagamento decorre dalla fine della sospensione, cioè dal 1° giugno 2020.
Tale chiarimento, che, senza alcun intento critico, andrebbe “corretto” se circoscritto al caso specifico, denota un’apertura delle Entrate in merito ai termini di versamento degli avvisi di liquidazione, che, eccezion fatta per quelli indicati dall’art. 149 del DL 34/2020, non hanno subito alcuna sospensione in merito ai termini di versamento.
I vari decreti che si sono succeduti negli
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