Noleggio di beni mobili con territorialità differenziata
Casistica più articolata per navi e aeromobili per la non conformità dei Trattati italiani al modello OCSE
Le modalità di tassazione dei compensi corrisposti a soggetti non residenti per il leasing e il noleggio di beni mobili presentano un’articolazione significativa.
In termini generali, per i non residenti senza stabile organizzazione in Italia (o per i quali tali beni non sono comunque connessi alla S.O.), il criterio di territorialità dei canoni si rinviene nell’art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR, per cui tali redditi sono tassati in Italia se i beni sono in Italia; non si applica, invece, il principio di territorialità contenuto nell’art. 23 comma 2 lett. c) per le royalties “pure” (compensi che derivano dallo sfruttamento economico delle opere d’ingegno, di brevetti, marchi, ecc.), il quale lega la tassazione italiana al fatto che il reddito sia corrisposto
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