Esenzione IVA se il cliente non ha fruito del servizio di custodia titoli
Con risposta a interpello n. 8 di ieri, 10 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del regime di esenzione IVA riferito al servizio di tesoreria e cassa, prestato da un istituto di credito, qualora il cliente (nel caso di specie un Comune) non si sia mai avvalso del servizio di custodia di titoli e valori.
Come evidenziato dall’Agenzia, si applica l’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72, il quale prevede l’esenzione da IVA, tra le altre, per “le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”.
Il successivo n. 4) del richiamato art. 10, invece, dispone l’esenzione IVA per “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli”, fatta eccezione per “la custodia e l’amministrazione dei titoli”.
Nel caso esaminato nella risposta a interpello, la Convenzione stipulata tra il Comune e l’istituto di credito ha ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e cassa del comune, disciplinato dal DLgs. 367/2000.
Per quanto nei servizi individuati dalla Convenzione vi sia anche il servizio di custodia di titoli e valori, nella circostanza emerge che l’istituto di credito si sia limitato a fornire il servizio di riscossione delle entrate e il servizio di pagamento delle spese facenti capo al Comune. In assenza di valori e titoli in custodia presso la tesoreria, il corrispondente servizio non è erogato, con conseguente piena applicabilità del regime di esenzione IVA disposto dall’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72.
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