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NOTIZIE IN BREVE

Dall’Agenzia chiarimenti su imposta di bollo e fattura elettronica nei rapporti con la P.A.

/ REDAZIONE

Martedì, 11 gennaio 2022

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Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi a operazioni assoggettate a IVA sono esenti dall’imposta di bollo ex art. 6 del DPR 642/72, mentre sono soggette a tale imposta, nella misura di 2 euro, se, oltre a indicare corrispettivi riferiti a operazioni assoggettate a IVA, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile IVA per un ammontare superiore a 77,47 euro. Inoltre, la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, per obbligo di legge o su richiesta della stessa, deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 7 pubblicata ieri, 10 gennaio 2022, ribadendo la corretta interpretazione della normativa vigente in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica.

Nell’ambito della realizzazione di un sistema informatico per la digitalizzazione delle procedure di pagamento “degli indennizzi riconosciuti (...) per la violazione del termine di ragionevole durata del processo” da parte dell’Amministrazione, quest’ultima domandava in quali casi potesse rendersi applicabile l’imposta di bollo e se il professionista, che assume sia il ruolo di ricorrente sia quello di distrattario delle spese processuali, dovesse emettere fattura elettronica.

L’Agenzia conferma che l’imposta di bollo si applica ai documenti (“fatture, note, conti e simili documenti”) emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile IVA, secondo l’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa Parte I, al DPR 642/72, quando l’importo indicato supera 77,47 euro; invece, l’art. 6 dell’Allegato B al predetto decreto stabilisce che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo “le fatture ed altri documenti (...) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

Con riferimento alle fatture nei confronti della P.A., previste ex lege o, comunque, per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati a IVA, è altresì ricordato che le stesse devono essere emesse in formato elettronico e transitare nel Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 2014 della L. 244/2007 e successive modifiche.

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